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Legge

L.R. Lombardia 25/2011

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica

Normativa regionaleL.R. Lombardia 25/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il riordino dei consorzi di bonifica in Lombardia, prevedendo fusioni/soppressioni, regole transitorie, trasferimento di patrimonio, personale e rapporti giuridici, nonché criteri per statuti, contributi e commissariamenti. Introduce anche il completamento del riordino dei consorzi di primo grado, con termini oggi in gran parte scaduti, e contiene un articolo poi abrogato.

Riordino dei consorzi di bonifica e modifiche al testo unico agricolo regionale

Riordino dei consorzi di bonifica e modifiche al testo unico regionale

La legge regionale interviene sul testo unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale per disciplinare il riordino dei consorzi di bonifica in Lombardia. La disciplina è in larga parte transitoria e finalizzata alla fusione/soppressione di enti preesistenti, con successivi completamenti del riordino dei consorzi di primo grado.

Ambito del riordino e principio di fusione

I consorzi di bonifica di primo grado e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esistenti alla data di efficacia della ridelimitazione dei comprensori sono soggetti a fusione e soppressione individuale. Le funzioni vengono trasferite ai nuovi consorzi istituiti ai sensi del testo unico regionale, secondo tempi e modalità fissati dalla legge, dalle linee guida della Giunta e, per i comprensori interregionali, dalle intese con le altre regioni.

Linee guida regionali e gestione della transizione

La Giunta regionale deve approvare linee guida operative e organizzative del processo di transizione. La disciplina distingue due casi:

  • nei comprensori non modificati o modificati per meno del 30% del territorio, gli organi in carica dei consorzi aventi i requisiti di legge continuano ad operare fino al rinnovo;
  • negli altri comprensori, in cui operano consorzi privi dei requisiti, viene istituito un organismo collegiale composto dai presidenti dei consorzi presenti, presieduto da un soggetto nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Ricognizione dei rapporti e approvazione regionale

L’organismo collegiale deve ricostruire, entro 60 giorni dalla costituzione, tutti i rapporti connessi al nuovo consorzio: patrimoniali, di personale ed economico-finanziari. Alla ricognizione si allega una relazione con le proposte per regolare tali rapporti e per definire denominazione e sede del nuovo ente.

La ricognizione e la relazione sono trasmesse agli organi di amministrazione e al revisore dei conti dei consorzi coinvolti, che rendono parere entro 15 giorni; se il termine decorre inutilmente, il parere si intende favorevole. Gli atti sono poi inviati alla Giunta regionale, che li approva entro 30 giorni. L’approvazione autorizza tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti ed è pubblicata sul BURL entro 10 giorni.

Efficacia della nuova delimitazione e poteri sostitutivi

Dalla pubblicazione della deliberazione regionale di approvazione diviene efficace la nuova ridelimitazione comprensoriale. Per i comprensori interregionali l’efficacia è subordinata all’aggiornamento delle intese con le regioni interessate.

Se la ricognizione e la relazione non vengono predisposte, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

Divieti e tutela patrimoniale nella fase transitoria

Dalla entrata in vigore della legge e fino alla costituzione dei nuovi consorzi:

  • i consorzi soggetti a fusione non possono assumere personale, salvo quello avventizio;
  • eventuali esigenze di assunzione di specifiche professionalità devono essere preventivamente comunicate alla Giunta regionale;
  • è vietata l’alienazione dei beni dei consorzi interessati, salvo autorizzazione regionale per casi particolari.

Costituzione dei nuovi consorzi e trasferimenti

I nuovi consorzi sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera regionale di approvazione. Dalla data indicata nel decreto:

  • i consorzi soggetti a fusione sono soppressi e i relativi organi sciolti, salvo il revisore dei conti;
  • i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi gli incarichi in corso, sono trasferiti al nuovo consorzio;
  • è trasferito anche il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Gestione provvisoria, elezioni e statuto provvisorio

L’organismo collegiale assume la temporanea gestione del nuovo consorzio per l’ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili e urgenti, fino all’insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre il 1° gennaio 2013. Deve inoltre:

  • convocare l’assemblea degli utenti per l’elezione del consiglio di amministrazione entro il 15 dicembre 2012;
  • adottare entro 120 giorni dalla costituzione lo statuto provvisorio del nuovo ente.

Contribuenza, piani e atti amministrativi

La riscossione dei contributi consortili continua sulla base del piano di classificazione degli immobili adottato dai consorzi preesistenti fino all’approvazione del nuovo piano da parte della Giunta regionale.

Entro il termine fissato nelle linee guida, i nuovi organi devono adeguare piani, programmi e altri atti di competenza del consorzio, anche in relazione alla nuova delimitazione del comprensorio. Fino a tale adeguamento, restano applicabili i piani e gli atti dei consorzi preesistenti. Se il termine non è rispettato, interviene un commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale dopo diffida.

Personale e oneri finanziari

L’assunzione di personale deve avvenire prioritariamente tramite mobilità da altri consorzi di bonifica della regione e, in subordine, mediante promozione di personale già in servizio in possesso dei requisiti. Restano salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore della legge e i diritti individuali maturati secondo la contrattazione collettiva.

Gli oneri del riordino, incluse le spese per commissari e componenti dell’organismo collegiale, sono posti a carico dei bilanci dei consorzi soggetti a fusione.

Statuti e procedimento elettorale

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve aggiornare le linee guida per la redazione degli statuti consortili e il regolamento regionale sul procedimento elettorale. Il nuovo statuto può prevedere distretti funzionali o territoriali per fini elettorali, gestionali e amministrativi, nel rispetto dell’unicità di bilancio, pianificazione e programmazione. Per i comprensori interregionali, statuto e regolamento devono rispettare le intese interregionali e i criteri del testo unico e del regolamento regionale, se compatibili.

Indennità e compensi

Ai componenti dell’organismo collegiale spetta un’indennità secondo il parametro richiamato dal testo unico. Se viene nominato un commissario nell’ipotesi di mancata ricognizione, l’indennità dell’organismo è ridotta di un terzo.

Il compenso dei commissari è determinato dal Presidente della Giunta regionale nel decreto di incarico.

Completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado

La legge prevede il completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non coinvolti nel riordino del 2012. Essi sono soppressi e fusi per incorporazione nei consorzi di riferimento o nell’Associazione Irrigazione Est Sesia, che assumono le funzioni.

La Giunta regionale disciplina tempi, procedure e modalità del completamento con un proprio provvedimento. I patrimoni, i rapporti giuridici e il personale a tempo indeterminato dei consorzi soppressi sono trasferiti agli enti incorporanti sulla base di una ricognizione affidata a commissari regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale.

Commissari regionali e casi di complessità

L’attività dei commissari regionali è di regola gratuita, ma può essere riconosciuta un’indennità nei casi di particolare complessità, entro limiti massimi e secondo criteri che tengono conto di patrimonio, opere e impianti, personale, rapporti giuridici, numero di consorziati e valore medio dei conti consuntivi degli ultimi tre anni.

L’incarico è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne stabilisce la durata. Per razionalizzare il processo, può essere nominato commissario anche quello del consorzio incorporante, con eventuale proroga del suo incarico entro limiti temporali determinati.

Rappresentanza dei territori e contribuzione dopo l’incorporazione

La rappresentanza dei territori dei consorzi soppressi è affidata alle prime elezioni degli organi dell’ente incorporante. I consorziati dei consorzi soppressi contribuiscono alle spese del consorzio o dell’Associazione incorporante secondo le regole dell’articolato regionale; in mancanza del nuovo piano di classificazione, il contributo è determinato provvisoriamente secondo il piano o il riparto del consorzio soppresso, oppure in base alla deliberazione annuale di riparto dell’ente incorporante.

Oneri del completamento del riordino e enti esclusi

Gli oneri del completamento del riordino, comprese le spese di commissariamento, sono a carico dei consorzi soppressi e degli enti incorporanti secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale.

Non sono soggetti a questo riordino l’Associazione Irrigazione Est Sesia e alcuni consorzi espressamente elencati dalla legge, che costituiscono i consorzi/associazione di riferimento per il procedimento.

Termini finali del procedimento di completamento

La Regione deve concludere le procedure di completamento del riordino entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di assestamento 2021-2023 richiamata dalla norma. I procedimenti avviati ma non ancora definiti alla scadenza devono comunque chiudersi entro i due anni successivi.

Disposizione abrogata

L’articolo 1 risulta abrogato da successiva legge regionale. La norma consolidata rilevante ai fini applicativi è pertanto concentrata sull’articolo 2 e sull’articolo 2 bis, con la parte abrogata priva di utilità pratica attuale.

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