L.R. Lombardia 20/2011
Iniziative umanitarie di soccorso e solidarietà del Consiglio regionale in favore di popolazioni colpite da calamità o catastrofi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina contributi regionali per iniziative di primo soccorso e solidarietà a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o emergenze umanitarie. Stabilisce che gli interventi siano approvati dalla Giunta su indirizzo del Consiglio regionale e finanzia le iniziative con risparmi di spesa del Consiglio fino a 300.000 euro annui, subordinandone l’uso all’accertamento dell’avanzo.
Iniziative umanitarie di soccorso e solidarietà della Regione Lombardia
Iniziative umanitarie di soccorso e solidarietà della Regione Lombardia
La legge promuove, nel territorio della Regione Lombardia, interventi di sostegno economico e organizzativo a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o da emergenze umanitarie. La disciplina è rivolta a iniziative di primo soccorso, assistenza e solidarietà, da realizzarsi mediante contributi regionali.
Ambito degli interventi finanziabili
La Regione sostiene iniziative rivolte a popolazioni residenti in aree per le quali sia stato dichiarato:
- lo stato di calamità naturale;
- lo stato di emergenza umanitaria.
Gli interventi possono riguardare attività di soccorso, assistenza, beneficenza e cooperazione con soggetti qualificati impegnati nella gestione dell’emergenza.
Soggetti e modalità di intervento
La Regione Lombardia può sostenere l’azione di:
- enti locali;
- enti pubblici;
- soggetti privati senza finalità lucrative;
- organizzazioni umanitarie;
- associazioni di volontariato;
- altri soggetti analoghi indicati dalla norma in via esemplificativa.
Può inoltre collaborare alle iniziative di fronteggiamento dell’emergenza promosse da soggetti qualificati, anche aderendo direttamente a comitati di soccorso o di solidarietà.
Procedura di programmazione e riparto delle risorse
Il piano degli interventi e il relativo riparto dei fondi sono adottati dalla Giunta regionale, ma solo previa delibera di indirizzo del Consiglio regionale proposta dall’Ufficio di Presidenza.
La disciplina procedurale risulta quindi fondata su un raccordo istituzionale tra Consiglio regionale, Ufficio di Presidenza e Giunta regionale, con funzione di indirizzo politico e successiva attuazione amministrativa.
Regime finanziario
Per le finalità della legge affluiscono all’unità previsionale di base 3.1.2.315 "Governance interistituzionale e partenariato" i risparmi di spesa annualmente disponibili sul bilancio di previsione del Consiglio regionale, fino al limite massimo di 300.000 euro.
È inoltre previsto che:
- l’effettiva erogazione dei contributi, su richiesta e per conto della Giunta regionale, possa essere disposta direttamente dagli uffici del Consiglio regionale quando i risparmi siano ancora disponibili nel bilancio del Consiglio e non siano stati riversati secondo il comma 1;
- in tale ipotesi gli uffici del Consiglio procedano alle conseguenti regolarizzazioni contabili;
- l’impiego delle risorse sia subordinato all’accertamento dell’avanzo del Consiglio regionale.
Indicazioni per la determinazione dei risparmi
Entro 60 giorni dall’approvazione della legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con la Giunta regionale, deve stabilire gli indicatori di virtuosità necessari per determinare i risparmi di spesa da destinare alle finalità della legge, tenendo conto anche della legislazione nazionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Attualità della disciplina
La legge ha una struttura strettamente legata a specifici flussi finanziari del Consiglio regionale e a interventi emergenziali da attivare in presenza di calamità o emergenze umanitarie. Non risulta limitata a un singolo evento, ma la sua applicazione concreta dipende da disponibilità di risorse e dal verificarsi di eventi emergenziali. Per tali ragioni non è da considerarsi deprecata.
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