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Regolamento

R.R. Lombardia 6/2011

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'

Normativa regionaleR.R. Lombardia 6/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento lombardo disciplina avvio, svolgimento, sospensione e cessazione dell’attività di acconciatore, i requisiti professionali, i locali, l’esercizio presso il cliente o in particolari luoghi, le attività didattiche, i controlli, le sanzioni e le disposizioni transitorie. È vigente dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL, ma contiene soprattutto regole operative ancora utili per l’esercizio dell’attività in Lombardia.

Disciplina dell’attività di acconciatore in Lombardia

Disciplina regionale dell’attività di acconciatore in Lombardia

Il regolamento attua la normativa statale sull’attività di acconciatore e la disciplina regionale dell’artigianato, stabilendo le regole applicabili nel territorio della Lombardia per l’avvio, l’esercizio, i requisiti, i controlli e le sanzioni. Coordina inoltre i rapporti con i comuni, lo SUAP e la modulistica regionale.

Ambito di applicazione e contenuto della disciplina

Il provvedimento regola:

  • le funzioni amministrative attribuite ai comuni e agli altri enti competenti per avvio, svolgimento, modifica e cessazione dell’attività;
  • le modalità di esercizio dell’attività di acconciatore;
  • la disciplina transitoria per gli operatori già attivi alla data di entrata in vigore;
  • le sanzioni per le violazioni;
  • le attività svolte a fini didattici e dimostrativi.

La disciplina si applica esclusivamente in Lombardia e opera nel quadro della normativa statale sull’acconciatore, dell’artigianato e dei servizi nel mercato interno.

Definizione dell’attività e attività accessorie consentite

L’attività professionale di acconciatore è quella definita dalla normativa statale ed è esercitata in forma di impresa. Le imprese di acconciatura possono svolgere solo prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico oltre ai servizi tipici di acconciatura.

È inoltre consentita la vendita o cessione alla clientela di prodotti cosmetici, parrucche, accessori e beni inerenti ai trattamenti e servizi effettuati, purché certificati e garantiti secondo la normativa vigente. Per tale vendita non si applicano la disciplina generale del commercio e la relativa legge regionale sul commercio e fiere.

Titolo professionale e requisiti soggettivi

L’esercizio dell’attività, in qualunque forma e anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dell’abilitazione professionale prevista dalla normativa statale.

Il possesso del titolo di acconciatore abilita anche all’esercizio dell’attività unisex. La verifica dei requisiti professionali spetta al comune territorialmente competente.

Chi era già in possesso, alla data di entrata in vigore della legge statale di riferimento, della qualifica di acconciatore o di parrucchiere uomo/donna, acquisisce la qualificazione di acconciatore e ha diritto alla modifica dell’autorizzazione comunale su semplice richiesta.

Responsabile tecnico e presenza nell’esercizio

Ogni sede in cui si svolge attività di acconciatura deve avere almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale, scelto tra titolare, socio partecipante al lavoro, familiare coadiuvante o dipendente.

Per l’impresa artigiana individuale in una sola sede, il responsabile tecnico coincide con il titolare; nelle società può essere individuato in uno o più soci partecipanti al lavoro. Se l’impresa opera in più sedi, ogni sede deve avere il proprio responsabile tecnico.

Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente durante gli orari di apertura. In caso di malattia o impedimento temporaneo, il titolare deve designare un sostituto abilitato, soggetto al medesimo obbligo di presenza. In caso di violazione, il comune diffida l’interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio e può imporre la sospensione dell’attività fino all’adeguamento.

Avvio, subingresso, sospensione e cessazione

L’avvio dell’attività è soggetto a SCIA, mentre il subingresso è soggetto a comunicazione. Entrambe le pratiche sono presentate telematicamente al SUAP del comune competente e utilizzano la modulistica unica regionale.

L’impresa artigiana può, nei casi previsti dalla legge quadro per l’artigianato, conservare la qualifica artigiana a richiesta, purché l’attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico.

L’attività può essere sospesa per un anno, prorogabile di un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP. Alla fine dell’anno di proroga l’impresa dispone di 60 giorni per comunicare la ripresa o la cessazione; decorso inutilmente tale termine, l’attività si considera cessata.

La cessazione è soggetta a comunicazione secondo la disciplina regionale sull’impresa in Lombardia.

Luogo di svolgimento e modalità particolari di esercizio

L’attività può essere svolta solo in locali conformi alle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d’uso.

È vietato l’esercizio in forma ambulante o mediante posteggio su area aperta al pubblico.

Le imprese in sede fissa possono svolgere l’attività presso il domicilio del cliente in casi limitati:

  • malattia o altro impedimento fisico del cliente;
  • impegno del cliente in attività sportive, manifestazioni di moda o spettacolo;
  • cerimonie o eventi fieristici o promozionali.

È inoltre consentito operare in luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi oggetto di convenzione con i soggetti pubblici interessati.

L’attività può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, se i locali rispettano i requisiti urbanistici, igienici, sanitari e di sicurezza e dispongono di ingressi e servizi igienici autonomi.

È ammesso l’uso di spazi tramite affitto di poltrona o di cabina da parte di acconciatori e estetisti abilitati; se gli spazi sono usati da estetisti, devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla disciplina regionale per l’estetica.

L’esercizio congiunto di acconciatore ed estetista, sia da parte di imprese diverse sia della stessa impresa, richiede la presentazione di una SCIA per entrambe le attività.

Attività a fini didattici o di dimostrazione

È consentito svolgere l’attività anche a fini didattici o dimostrativi.

Le attività didattiche svolte su soggetti diversi dagli allievi, o quelle temporanee a fini promozionali, devono essere comunicate preventivamente al comune con l’indicazione della tipologia di evento e dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche abilitati.

Le prestazioni degli allievi devono avvenire sotto il diretto controllo di insegnanti qualificati e non possono comportare alcun corrispettivo, neppure come rimborso per materiali di consumo.

Le attività didattiche non possono essere svolte in locali autorizzati all’esercizio, salvo i corsi di aggiornamento professionale riservati al personale dipendente dell’impresa, che possono svolgersi a porte chiuse e in deroga al turno di chiusura o ai normali orari, previa comunicazione al comune competente.

Requisiti igienico-sanitari e sicurezza

Chi esercita l’attività deve rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti e i requisiti dell’allegato tecnico al regolamento.

La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e sulla tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti è affidata alla ATS competente.

L’allegato tecnico può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.

Requisiti tecnici e organizzativi dell’esercizio

I locali e le attrezzature devono garantire condizioni di sicurezza, benessere del microclima e facilità di pulizia. Gli impianti devono rispettare la normativa vigente ed essere, se del caso, soggetti a verifiche periodiche; le apparecchiature devono essere conformi e mantenute efficienti e sicure.

Devono essere disponibili dispositivi di disinfezione e sterilizzazione, salvo l’uso di attrezzature monouso. Gli strumenti taglienti devono essere monouso o sterilizzati; i monouso vanno mantenuti nella confezione originale fino all’uso.

Prima di ciascun servizio il personale deve lavarsi accuratamente le mani. I cosmetici devono essere conformi alla normativa vigente e conservati nelle confezioni originali; la manipolazione delle sostanze deve rispettare le schede di sicurezza.

Il personale deve essere informato sui rischi, dotato dei DPI necessari e verificare, prima dei trattamenti, eventuali allergie del cliente verso prodotti o materiali a contatto con la cute.

La biancheria usata non può essere riutilizzata prima di lavaggio con detergente e disinfettante e va tenuta separata da quella pulita, in contenitori chiusi.

Per ogni sede operativa deve essere redatto un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature, cui tutti gli operatori devono attenersi. Devono inoltre essere disponibili presidi di primo soccorso.

Regime sanzionatorio e misure di sospensione/divieto

Le violazioni dei requisiti, delle modalità di esercizio, della normativa statale, del regolamento regionale, dei regolamenti comunali e l’omessa SCIA o comunicazione di sospensione sono sanzionate dal comune con le sanzioni amministrative previste dalla legge statale sull’acconciatore, secondo la legge generale sulle sanzioni amministrative.

Il mancato rispetto della normativa su salute e sicurezza sul lavoro è sanzionato secondo il testo unico sulla sicurezza.

La vendita di cosmetici non conformi al regolamento europeo sui cosmetici è sanzionata secondo la disciplina statale specifica e la normativa sulla depenalizzazione.

In caso di accertata violazione, il comune può, previa diffida, sospendere l’attività fino a 20 giorni, in base alla gravità. Decorso il termine, il titolare può riattivare l’esercizio.

In caso di reiterazione della violazione, il comune può disporre il divieto di prosecuzione dell’attività; la reiterazione è quella definita dalla legge generale sulle sanzioni amministrative.

Regolamento comunale e disciplina locale

I comuni devono adottare un regolamento specifico per l’attività di acconciatore, coordinato con la normativa statale e regionale.

Il regolamento comunale deve disciplinare almeno:

  • procedure e ufficio competente;
  • accertamento e irrogazione delle sanzioni;
  • requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali;
  • requisiti urbanistici ed edilizi;
  • orari di apertura ed esercizio;
  • esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali.

Disposizioni transitorie

Le attività già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento dovevano adeguarsi a tutti i requisiti entro 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi per cause non imputabili all’interessato.

Decorso tale termine, in caso di violazione si applicano le sanzioni previste dal regolamento, indipendentemente dalla data di avvio dell’esercizio.

Nelle more della definizione della modulistica regionale, si applicano i modelli uniformati e standardizzati previsti dalla normativa statale sulla SCIA.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.

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