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Legge

L.R. Lombardia 22/2011

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012

Normativa regionaleL.R. Lombardia 22/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia 22/2011 contiene disposizioni di collegato 2012 e modifica soprattutto la l.r. 19/2008 su comunità montane, unioni di comuni e contributi per l’associazionismo. Introduce regole su bilanci, riequilibrio, controlli regionali e limiti demografici per le forme associate. Molte norme richiamano il contesto 2011-2012 e sono oggi in larga parte superate o riferite a fattispecie esaurite.

Disposizioni per la programmazione economico-finanziaria regionale e modifiche in materia di comunità montane e gestioni associate

Disposizioni per la programmazione economico-finanziaria regionale e per l’associazionismo comunale in Lombardia

La legge regionale Lombardia n. 22 del 2011 è un provvedimento di collegamento alla programmazione economico-finanziaria regionale. Interviene soprattutto sulla disciplina delle comunità montane e delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali, con effetti limitati al territorio lombardo.

Ambito e finalità dell’intervento

Il testo aggiorna la normativa regionale sulle comunità montane, sulle unioni di comuni e sui contributi regionali connessi all’esercizio associato di funzioni e servizi. Inserisce inoltre regole di coordinamento finanziario, monitoraggio e controllo regionale, oltre a criteri per i limiti demografici delle forme associative richiesti dalla normativa statale vigente all’epoca.

Modifiche alla disciplina delle comunità montane

La legge riformula diversi aspetti della l.r. 19/2008, incidendo su:

  • contenuti delle certificazioni e degli strumenti contabili delle comunità montane;
  • possibilità per i comuni partecipanti a comunità montane di utilizzare uffici della comunità come uffici comuni, anche appositamente istituiti, se stipulano convenzioni ai sensi della normativa statale richiamata;
  • disciplina dei bilanci di previsione e dei rendiconti, con termini ordinari di approvazione fissati al 31 dicembre per il bilancio dell’anno successivo e al 30 aprile per il rendiconto consuntivo;
  • facoltà della Giunta regionale di prorogare il termine di approvazione del bilancio fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Bilancio, sperimentazione e armonizzazione contabile

Per garantire trasparenza, comparabilità e verifica dei dati contabili, il bilancio delle comunità montane deve essere predisposto secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Nella fase di prima sperimentazione, le comunità montane continuano però ad applicare la disciplina statale e redigono anche un bilancio secondo lo schema regionale da allegare a quello approvato. Con la conclusione della sperimentazione prevista dal d.lgs. 118/2011, il bilancio deve essere predisposto secondo lo schema-tipo regionale e non si applica più la relativa disciplina statale.

Riparto delle risorse e destinazioni eccezionali

In attesa della definizione dei costi standard per le comunità montane, le risorse ad esse destinate sono ripartite secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza dei presidenti e il Comitato per la montagna. In via transitoria, si applicano i criteri già previsti dalla l.r. 25/2007. Inoltre, per straordinaria e comprovata necessità, fino al 5% di tali risorse può essere destinato diversamente con deliberazione della Giunta, previo riconoscimento del presupposto da parte della Conferenza dei presidenti.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e piano di rientro

Le comunità montane devono approvare bilanci in pareggio e rispettare gli equilibri di bilancio durante la gestione e nelle variazioni. Almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno l’assemblea deve verificare lo stato di attuazione dei programmi e attestare il permanere degli equilibri generali. In caso di debiti fuori bilancio o di disavanzo, deve essere predisposto un piano di rientro, da trasmettere alla Regione entro 30 giorni, con relazione trimestrale sul suo stato di attuazione. Se mancano i provvedimenti di riequilibrio o non si raggiungono gli obiettivi del piano, si applicano le conseguenze previste dalla disciplina regionale richiamata.

Controllo regionale e obblighi informativi

La Regione esercita attività di monitoraggio e controllo, anche ispettivo, sulla gestione finanziaria delle comunità montane e sullo svolgimento dei servizi, nel rispetto dell’autonomia e della leale collaborazione. Le comunità montane devono trasmettere bilancio, conto consuntivo e ogni altro dato richiesto; la Giunta adotta le relative disposizioni attuative.

Organi di coordinamento e regolamentazione interna

La legge modifica la composizione della Conferenza dei presidenti delle comunità montane e prevede che essa approvi a maggioranza assoluta un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento entro due mesi dall’entrata in vigore della legge. Se il termine decorre inutilmente, il regolamento è approvato dalla Giunta regionale.

Contributi regionali alle unioni di comuni e alle comunità montane

La disciplina dei contributi regionali viene adattata alla nuova normativa statale sulle gestioni associate obbligatorie. Le unioni di comuni costituite dopo l’entrata in vigore della l. 148/2011 non sono destinatarie dei contributi di cui alla l.r. 19/2008. I contributi sono invece destinati alle unioni già costituite e alle comunità montane già esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge statale, secondo il regolamento regionale n. 2/2009. La quantificazione tiene conto anche delle variazioni successive del numero di funzioni o di comuni aderenti.

Limiti demografici per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali

In attuazione della normativa statale, la legge fissa i limiti demografici minimi per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali tramite unione o convenzione:

  • 5.000 abitanti come regola generale;
  • 3.000 abitanti per i comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane;
  • in alternativa, il quadruplo degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati.

La popolazione è calcolata al 31 dicembre 2009. Sono esentati dall’obbligo i nuovi comuni nati da fusione che raggiungano una dimensione demografica almeno pari al quadruplo del comune più piccolo tra quelli coinvolti nella fusione. Per le unioni di comuni istituite ai sensi della normativa statale richiamata vale lo stesso criterio demografico minimo.

Deroghe ai limiti demografici

Quando sia documentata l’impossibilità di raggiungere i limiti demografici previsti, la Regione può concedere deroghe su richiesta motivata dei comuni interessati. Il provvedimento di deroga è adottato dalla Giunta regionale.

Avvio di un percorso con le autonomie locali

La Giunta regionale deve attivare un percorso con il sistema delle autonomie locali lombarde per accompagnare gli enti nella ridefinizione degli ambiti e delle forme dell’associazionismo, tenendo conto della normativa statale sulle gestioni associate obbligatorie e delle disposizioni regionali sul limite demografico minimo.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

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