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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14928/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società cessionaria di un credito bancario ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che, accogliendo l'appello degli originari ingiunti, aveva riformato la decisione di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti. La cessionaria ha dedotto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c., 324, 647 e 656 c.p.c., sostenendo che la spedizione in forma esecutiva del decreto avrebbe determinato un giudicato sulla pretesa monitoria, rimuovibile solo con impugnazioni straordinarie; (2) violazione dell'art. 153 disp. att. c.p.c. e degli artt. 615 e 617 c.p.c., assumendo che eventuali vizi della spedizione in forma esecutiva potessero essere fatti valere solo con opposizione all'esecuzione; (3) omessa motivazione sul mancato esame del visto di esecutività apposto dal cancelliere; (4) violazione dell'art. 5 L. 1196/1960, dell'art. 57 c.p.c., dell'art. 141 disp. att. c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., per non avere la corte territoriale valorizzato la fede pubblica e la funzione certificativa del cancelliere. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché la corte d'appello si era conformata al principio per cui la verifica dei presupposti per la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. è sindacabile nel giudizio di opposizione ex artt. 645 o 650 c.p.c. oppure nell'opposizione all'esecuzione, e perché l'opposizione era stata tempestivamente proposta e regolarmente notificata, sicché non poteva ritenersi formato alcun giudicato sulla pretesa monitoria per il solo fatto che il cancelliere avesse apposto la formula esecutiva. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale non si forma per il solo fatto della spedizione in forma esecutiva del decreto ingiuntivo se l'opposizione è stata ritualmente proposta e pendente

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la definitività del provvedimento, ma la Corte non ha accolto tale impostazione

  • art. 647 c.p.c.

    la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo è sindacabile nel giudizio di opposizione o nell'opposizione all'esecuzione

  • art. 656 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di impugnazioni straordinarie, ma non ritenuto ostativo alla decisione impugnata

  • art. 153 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla spedizione esecutiva del decreto, ma non decisivo

  • art. 615 c.p.c.

    l'eventuale contestazione dell'esecuzione può essere fatta valere in opposizione all'esecuzione

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come rimedio per i vizi della spedizione in forma esecutiva

  • art. 645 c.p.c.

    indica il giudizio di opposizione come sede propria per contestare i presupposti dell'esecutorietà del decreto

  • art. 650 c.p.c.

    richiamato come ulteriore rimedio oppositivo per contestare l'ingiunzione

  • art. 5 L. 23 ottobre 1960, n. 1196

    richiamato in tema di funzione del cancelliere e delle sue certificazioni

  • art. 57 c.p.c.

    richiamato in relazione alla funzione del cancelliere quale pubblico ufficiale

  • art. 141 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla pubblica fede delle attestazioni di cancelleria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. non consolida, di per sé sola, un giudicato sulla pretesa monitoria quando l'opposizione sia stata tempestivamente proposta e ritualmente notificata.
  • I vizi relativi alla spedizione in forma esecutiva o alla dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo possono essere fatti valere nel giudizio di opposizione al decreto o, se del caso, nell'opposizione all'esecuzione intrapresa in base al decreto esecutivo.
  • La parte che invoca il giudicato derivante dall'apposizione della formula esecutiva deve confrontarsi con l'effettiva ritualità e tempestività dell'opposizione: se l'opposizione è esistente e regolare, viene meno il presupposto fattuale dell'eccezione di giudicato.
  • La contestazione del provvedimento monitorio deve essere proposta attraverso i rimedi processuali tipici, non potendo trasformarsi in una censura autonoma e svincolata dal corretto percorso oppositivo previsto dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoInadempimentoImpugnazioni
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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