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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16974/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto quattro motivi di impugnazione: 1) violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. e travisamento della prova per omissione, sostenendo che i giudici di merito avrebbero escluso ingiustamente il difetto del dolo perché la ricorrente sarebbe stata convinta che una polizza assicurativa avrebbe coperto l'ammanco; 2) errata applicazione dell'art. 314 c.p. (peculato) perché, dato l'esistenza di un contratto e di una fideiussione/assicurazione, la condotta sarebbe un mero inadempimento civilistico e contabile e non un atto uti dominus; 3) vizio di motivazione sulla mancata valutazione della forza maggiore (rapine e furti verificatisi nelle settimane contabili contestate), che avrebbero giustificato l'assenza di addebito di appropriazione; 4) errata qualificazione del fatto come peculato invece che come appropriazione indebita (art. 646 c.p.) con conseguente estinzione per prescrizione, essendo il fatto commesso nel 2013 prima dell'inasprimento sanzionatorio intervenuto con legge 9 gennaio 2019, n. 3.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutti i motivi. In motivazione ha confermato la decisione della Corte d'appello: a) il dolo dell'appropriazione è dato dalla coscienza e volontà di appropriarsi delle somme riscosse (indipendentemente dalle motivazioni soggettive), e la presunta convinzione che l'assicurazione avrebbe rimborsato non esclude il dolo ma può anzi caratterizzarlo; b) l'esistenza di una polizza assicurativa o di garanzie è rilevante solo sul piano civilistico e rappresenta un fatto posteriore rispetto alla consumazione del reato, senza esimere dalla responsabilità penale; c) la ricorrente non ha fornito spiegazioni in dibattimento (assenza o rinuncia a difendersi), per cui mancavano elementi probatori utili a sostenere la tesi difensiva; d) il motivo relativo alla forza maggiore è stato ritenuto generico e non adeguatamente allegato; e) la riqualificazione in appropriazione indebita è infondata perché la giurisprudenza (Sez. U.) considera il gestore/esercente di apparecchi da gioco come parte della funzione del concessionario/ agente contabile e i proventi appartengono all'amministrazione fin dalla riscossione, integrando così il reato di peculato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento delle somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Il reato di peculato si configura quando chiunque, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio disponibilità di denaro destinato alla pubblica amministrazione, se ne appropria; la Corte ha ritenuto sufficiente la coscienza e volontà di appropriarsi dei proventi del gioco per integrare il dolo, indipendentemente dall'esistenza di una polizza assicurativa.

  • artt. 192 e 530 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la presunta inversione dell'onere della prova: la Corte ha escluso l'inversione, affermando che si trattava di un onere di allegazione della difesa per fornire elementi contrari alla prova dell'appropriazione desumibile dagli atti.

  • art. 646 cod. pen.

    Citato dalla difesa per sostenere la riqualificazione in appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto la riqualificazione non applicabile nel caso di proventi del gioco che appartengono all'amministrazione pubblica sin dalla riscossione.

  • art. 110 TULPS (sesto e settimo comma)

    Richiamato in dottrina/giurisprudenza per spiegare che gestori/esercenti di apparecchi da gioco partecipano alla funzione del concessionario e possono avere la qualifica formale di "agenti contabili", con la conseguenza che i proventi appartengono all'amministrazione pubblica sin dal momento della riscossione.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Richiamata dalla difesa in relazione alla modifica delle pene e alla possibile prescrizione; la Corte ha considerato il motivo infondato rispetto alla qualificazione come peculato e al relativo regime sanzionatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e all'obbligo di versamento di somme in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La mera esistenza di un contratto di assicurazione o di una garanzia/fideiussione non esclude la rilevanza penale della ritenzione delle somme dovute all'erario: il rimborso da terzi è un fatto posteriore che non annulla il dolo dell'appropriazione.
  • La convinzione del soggetto di poter avvalersi di una polizza per coprire l'ammanco non esclude automaticamente il dolo; anzi, se la condotta è caratterizzata dalla volontà di non versare le somme, tale convinzione può concorrere a delineare il dolo dell'appropriazione.
  • In caso di contestazione penale, l'onere di allegazione spetta alla difesa quando intende sostenere una specifica circostanza esimente (es. forza maggiore, inesistenza del dolo); l'assenza di adeguate allegazioni o di partecipazione al dibattimento indebolisce la tesi difensiva.
  • La qualificazione del fatto come peculato è appropriata quando i proventi sono destinati all'amministrazione pubblica sin dal momento della riscossione e il soggetto ha la disponibilità delle somme per ragione del servizio/gestione; in tali casi la riqualificazione in appropriazione indebita è difficilmente sostenibile.
  • Le eccezioni processuali generiche o non supportate da elementi probatori concreti (ad es. mera affermazione di rapine senza prova della loro rilevanza causale rispetto all'ammanco) sono inammissibili o non persuasive.
  • La partecipazione effettiva o la qualifica formale (es. agente contabile tramite il concessionario) può determinare specifiche responsabilità penali per la gestione di proventi pubblici anche quando l'attività è svolta nell'ambito di rapporti privatistici di concessione.

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