Cassazione Civile, Ordinanza n. 29258/2024 del 13/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (privati e società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da due coniugi per ottenere la cessazione di immissioni sonore provenienti da impianti di condizionamento e il risarcimento dei danni ex artt. 844 e 2043 c.c. Il tribunale accolse la domanda e condannò la società convenuta al risarcimento; la corte d’appello confermò solo in parte, limitandosi a correggere il capo sugli interessi e sulla rivalutazione e escludendo la manleva. In cassazione la società soccombente ha proposto nove motivi: nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione; errata percezione delle risultanze della consulenza tecnica; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla prima CTU; violazione degli artt. 844, 2043 e 2697 c.c.; omessa pronuncia e carenza di motivazione sul danno-conseguenza; violazione dell’art. 2059 c.c. in tema di danno biologico; vizi motivazionali e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1226 c.c. sul criterio di liquidazione; e infine violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 sulle spese di lite. La Corte di cassazione, però, non ha esaminato il merito dei motivi perché ha rilevato d’ufficio la mancata produzione, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della copia notificata della sentenza impugnata (o della relativa relata), necessaria per verificare il rispetto del termine breve di impugnazione. Poiché il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione e la documentazione attestante la notifica della sentenza non risultava depositata, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione della società ricorrente per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, documento necessario ai fini dell’ammissibilità/procedibilità quando si controverte sul rispetto del termine breve di impugnazione. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti costituiti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 844 c.c.
Richiamato come base sostanziale della domanda originaria di cessazione delle immissioni sonore.
art. 2043 c.c.
Richiamato come fondamento della domanda risarcitoria per fatto illecito.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato nei motivi per censurare un preteso difetto di motivazione della sentenza impugnata.
art. 161 c.p.c.
Censurato in relazione ai dedotti vizi di nullità della sentenza.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la percezione/valutazione delle risultanze peritali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per i motivi di violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti.
art. 2697 c.c.
Richiamato con riferimento all’onere della prova sulla sussistenza del danno e dei presupposti risarcitori.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo all’omessa pronuncia sul danno-conseguenza.
art. 2059 c.c.
Richiamato in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico.
art. 1226 c.c.
Richiamato per contestare il criterio equitativo di liquidazione del danno.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per censurare la regolazione delle spese di lite.
D.M. n. 55/2014, art. 4, comma 2
Richiamato per contestare la liquidazione delle spese in ragione dell’unicità di interessi e difesa.
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
La Corte lo applica nel senso che il ricorrente deve depositare la copia notificata della sentenza impugnata o la relata di notifica nel termine perentorio, a pena di improcedibilità.
art. 370 c.p.c.
Richiamato per distinguere l’ipotesi in cui la documentazione risulti prodotta dal controricorrente nei termini.
art. 372 c.p.c.
Esclude il recupero tardivo dell’omissione mediante successiva produzione documentale.
art. 325 c.p.c.
Richiamato per il decorso del termine breve di impugnazione dalla notificazione della sentenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per attestare i presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è stata notificata, sorge in capo a lui l’onere di depositarne entro il termine dell’art. 369 c.p.c. la copia notificata o la relata di notifica, perché tale fatto processuale è idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare.
- La mancata produzione della documentazione richiesta dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. comporta l’improcedibilità del ricorso, salvo le specifiche eccezioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità e solo nei casi in cui gli atti necessari siano comunque acquisiti ritualmente agli atti nei termini.
- In sede di legittimità, l’omissione documentale necessaria alla verifica della tempestività dell’impugnazione non può essere sanata con una successiva produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
- L’improcedibilità dell’impugnazione determina la soccombenza del ricorrente sia quanto alle spese di lite sia, ricorrendone i presupposti, quanto all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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