Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 362/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità previa sospensione cautelare a) della Determinazione Dirigenziale del Comune di Grado n. 475 del 24/04/2026, recante ad oggetto “Procedura comparativa per il rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione - “AMBITO COSTA AZZURRA” - approvazione dello schema di lettera di invito e dei relativi allegati”, pubblicata in pari data mediante affissione all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal 29/04/2026 fino al 14/05/2026; b) della Lettera di invito prot. n. 0016483 - P del 28/04/2026 del Comune di Grado, recante ad oggetto “Procedura comparativa per il rilascio di nuova concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, sulla UMI A3 all'interno dell'ambito “COSTA AZZURRA” - lettera di invito”, comunicata in pari data a mezzo PEC; c) nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di approvazione dello schema di lettera di invito e lettera di invito per l'affidamento della concessione demaniale marittima relativa alla UMI A3 dell'ambito Costa Azzurra

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale e la lettera di invito relative alla procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale marittima sulla UMI A3, chiedendone l'annullamento o la declaratoria di nullità, previa tutela cautelare. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 12, par. 1, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 4 della l. n. 118/2022 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che il Comune avesse delineato una procedura ibrida, con pubblicità e modalità non idonee a garantire la massima concorrenza e la partecipazione di progetti innovativi. In secondo luogo, ha contestato l'interpretazione comunale dell'art. 5, comma 3, delle norme tecniche di attuazione della Variante Spiagge, sostenendo che il riferimento alle UMI adiacenti consentisse la presentazione di una proposta unitaria per tutte le UMI dell'ambito, o comunque per gli accorpamenti A1-A2 e A4-A5 mantenendo autonoma A3. Ha inoltre dedotto violazione dei principi di iniziativa economica, uguaglianza, imparzialità, par condicio, buona fede, leale collaborazione, motivazione e legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Con il terzo motivo ha sostenuto che l'ostensione della propria istanza, disposta in altro giudizio, avesse alterato la par condicio e la concorrenza tra gli operatori invitati. Il Comune, la controinteressata e l'interventore ad opponendum hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di interesse, la tardività e l'inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti, rilevando che la ricorrente aveva partecipato alla procedura e contestava solo successivamente le relative regole.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La ricorrente, avendo partecipato alla procedura contestata, non poteva dolersi dell'assetto procedurale e chiedere, anche a proprio discapito, l'indizione di una nuova gara con ampliamento della partecipazione. Il Collegio ha richiamato le eccezioni e argomentazioni delle parti resistenti, rilevando anche la tardività della contestazione della comunicazione comunale del 30 settembre 2025 e degli atti presupposti. In ogni caso, ha ritenuto infondato il secondo motivo: i termini "adiacente" e "limitrofo" sono sinonimi e l'art. 5, comma 3, delle NTA consente l'accorpamento solo di UMI adiacenti. Nell'ambito Costa Azzurra, tale caratteristica ricorre soltanto per le coppie A1-A2 e A4-A5, mentre A3 è separata da porzioni di spiaggia libera. La norma consente inoltre l'accorpamento esclusivamente ai fini urbanistici e dimensionali, mentre ai fini demaniali ogni UMI resta oggetto di una distinta concessione; l'eventuale accorpamento può avvenire successivamente, se le UMI adiacenti sono assegnate al medesimo soggetto. Anche il terzo motivo è stato respinto: l'ostensione dell'istanza della ricorrente, disposta nell'altro giudizio, serviva a verificare la tempestività delle offerte concorrenti e non a comparare il merito delle offerte; essa aveva confermato l'intempestività dell'istanza e la non accoglibilità del progetto unitario. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di interesse; la disposizione è stata applicata perché la ricorrente, avendo partecipato alla procedura, non aveva un interesse concreto e attuale a contestarne l'assetto chiedendo una nuova gara.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Richiamato dal Collegio quale fondamento del principio di sinteticità degli atti e dell'economia dei mezzi giuridici, mediante rinvio alle argomentazioni delle parti sulle questioni preliminari.

  • art. 5, comma 3, NTA della Variante Spiagge al PRGC

    L’attuazione diretta degli interventi può interessare anche più UMI adiacenti, qualora le stesse riguardino concessioni di un medesimo soggetto. In tale caso i parametri dimensionali possono essere applicati anche per accorpamento.

    La disposizione consente l'accorpamento di UMI adiacenti ai soli fini urbanistici e dimensionali e presuppone che le UMI riguardino concessioni del medesimo soggetto; non consente di trasformare la procedura di assegnazione in una gara unitaria per UMI non adiacenti.

  • art. 12, par. 1, direttiva 2006/123/CE

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla necessità di una procedura concorrenziale per l'assegnazione di risorse naturali scarse; il TAR non ha esaminato nel merito la censura per il rilievo preliminare del difetto di interesse.

  • art. 4 l. 5 agosto 2022, n. 118

    Invocato dalla ricorrente in tema di procedure per l'assegnazione delle concessioni demaniali; il TAR non ne ha esaminato nel merito l'applicazione per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato nella ricostruzione del procedimento quale base della comunicazione di avvio del procedimento concessorio.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buona fede e leale collaborazione nei rapporti tra amministrazione e privati; la censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • È privo di interesse concreto e attuale a contestare una procedura comparativa il soggetto che vi abbia partecipato e chieda l'annullamento degli atti per ottenere l'indizione di una nuova gara con ampliamento della partecipazione, quando tale esito potrebbe pregiudicare la sua stessa posizione nella procedura.
  • La contestazione delle regole di una procedura concessoria deve essere proposta tempestivamente contro gli atti che le hanno stabilite o rese conoscibili; la mancata impugnazione degli atti presupposti può determinare l'inammissibilità o la tardività della successiva impugnazione degli atti applicativi.
  • Una previsione urbanistica che consente l'accorpamento di UMI adiacenti per concessioni del medesimo soggetto opera ai fini urbanistici e dimensionali e non elimina l'autonomia demaniale delle singole UMI, ciascuna delle quali deve essere oggetto di autonoma assegnazione concessoria.
  • Ai fini dell'applicazione di una disciplina urbanistica che consente l'accorpamento di UMI adiacenti, i termini "adiacente" e "limitrofo" possono essere trattati come sinonimi quando il loro significato linguistico e il contesto normativo non evidenzino una diversa portata.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.