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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/372

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/372 della Commissione, del 17 gennaio 2024, recante trecentoquarantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32024R0372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/372 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche per il loro collegamento con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica recepisce l’aggiornamento deciso il 14 dicembre 2023 dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU e riguarda 14 voci dell’elenco. In particolare, sono riformulate e precisate informazioni identificative, alias, indirizzi, date di nascita e altre note fattuali di persone fisiche, nonché di due entità/organizzazioni. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica gli elenchi di persone fisiche, gruppi ed entità soggetti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiornandone dati identificativi e informazioni correlate.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea, in tutti i suoi elementi e direttamente in ciascuno degli Stati membri, a fini di attuazione delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002 nei confronti di determinate persone, gruppi ed entità associati all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. Incide esclusivamente sugli elenchi contenuti nell’allegato I del regolamento base, aggiornando voci relative a persone fisiche e a persone giuridiche/gruppi/entità. Non introduce una nuova categoria di destinatari, ma modifica dati identificativi e note di designazione già esistenti.

Modifica dell’elenco sanzionatorio UE relativo a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/372 della Commissione costituisce una modifica tecnica e aggiornata del regolamento (CE) n. 881/2002, che impone misure restrittive nei confronti di persone, gruppi ed entità associati a ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. La finalità è allineare l’elenco UE alle determinazioni del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 14 dicembre 2023, che ha modificato 14 voci dell’elenco pertinente.

Base giuridica e contesto

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. I considerando chiariscono che nell’allegato I del regolamento base figurano le persone, i gruppi e le entità cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; le modifiche del comitato ONU impongono dunque l’aggiornamento corrispondente dell’elenco europeo.

Ambito della modifica

L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Non introduce nuove categorie di obblighi sostanziali, ma sostituisce o aggiorna le schede identificative di soggetti già listati. Le modifiche incidono sia su persone fisiche sia su persone giuridiche, gruppi ed entità, con aggiornamento di alias, date e luoghi di nascita, cittadinanze, indirizzi, dati di passaporto, informazioni su detenzione, decesso, attività terroristiche o cessazione dell’attività.

Persone fisiche interessate

Tra le voci modificate figurano, in particolare:

  • Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz, con aggiornamento di alias, grafia originale, cittadinanza, indicazioni sull’estradizione negli Stati Uniti e nuova qualificazione della data di designazione ai fini dell’articolo 7 quinquies;
  • Saifi Ammari, con precisazione della grafia originale, della data di nascita, dell’indirizzo in Algeria, dello stato detentivo e di ulteriori dati familiari;
  • Kamel Djermane, con aggiornamento della grafia originale, dell’indirizzo, dello stato detentivo, di una condanna a 18 anni di reclusione per attività terroristiche e di mandati di arresto tedeschi;
  • Salah Eddine Gasmi, con ulteriori alias, indirizzo preciso e informazioni sul ruolo nell’Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, nonché sullo stato detentivo in Algeria;
  • Adem Yilmaz, con aggiornamento degli alias, dell’indirizzo, del trasferimento dalla Germania in Turchia e dello stato del procedimento giudiziario;
  • Mohamed Belkalem e Tayeb Nail, entrambi aggiornati con indicazioni sulla loro presenza o appartenenza a Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), mandati d’arresto ed elementi relativi a condanne ed estradizioni;
  • Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al-Husayn Ould Muhammad Salim, con aggiornamento degli alias, dell’indirizzo in Mauritania e dell’informazione secondo cui si troverebbe in Mauritania dopo estradizione dal Pakistan nel 2014;
  • Said Arif, con revisione di alias certi e incerti, date di nascita alternative, indirizzi in Algeria e informazioni sulla sua presunta morte in Siria, oltre al richiamo a precedenti condanne in Francia e all’adesione a Jabhat al-Nusrah;
  • Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari Al Zahrani, con aggiornamento degli alias, dell’indirizzo, della notizia che sarebbe stato ucciso nello Yemen nel gennaio 2020 e del richiamo al ricercato per terrorismo dal governo saudita;
  • Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa Al-Qaduli, con precisazione degli alias, della data di nascita, del luogo di nascita, dell’appartenenza di alto livello all’ISIL/AQI e dell’informazione che sarebbe stato ucciso in Siria nel 2016;
  • Mohamad Rafi Bin Udin, con aggiornamento degli alias, degli indirizzi storici e dell’indicazione che sarebbe deceduto, oltre alla descrizione fisica e al ruolo di reclutatore e addestratore per l’ISIL tramite video online.

Persone giuridiche, gruppi ed entità

L’allegato aggiorna anche due voci dell’elenco delle persone giuridiche, gruppi ed entità:

  • Benevolence International Foundation, con revisione degli alias, degli indirizzi negli Stati Uniti e in altri Paesi/territori, e precisazione che risulta estinta e che non opera più in Bosnia-Erzegovina;
  • Al Furqan, con aggiornamento degli alias e degli indirizzi in Bosnia-Erzegovina, nonché con la conferma che l’entità risulta estinta, che è stata registrata nel 1997 e che ha cessato l’attività per decisione del ministero della Giustizia della Federazione di Bosnia-Erzegovina.

Effetti giuridici

Poiché il regolamento 2024/372 modifica l’allegato I del regolamento base, le persone ed entità ivi elencate restano soggette alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Per avvocati e commercialisti, l’aspetto rilevante è l’esigenza di verificare l’esatto aggiornamento dei dati identificativi per assicurare controlli di compliance, screening sanzionatorio e corretta gestione di rapporti commerciali, bancari o fiduciari.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento ha natura puramente attuativa/aggiornativa sugli elenchi soggetti a congelamento.

Recepimento delle decisioni del comitato sanzioni ONU

I considerando indicano che il 14 dicembre 2023 il comitato per le sanzioni istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) ha modificato 14 voci dell’elenco ONU, rendendo necessario l’adeguamento dell’elenco UE.

Modifiche alle persone fisiche elencate

L’allegato sostituisce i dati identificativi di diverse persone fisiche, tra cui Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz, Saifi Ammari, Kamel Djermane, Salah Eddine Gasmi, Adem Yilmaz, Mohamed Belkalem, Tayeb Nail, Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al-Husayn Ould Muhammad Salim, Said Arif, Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari Al Zahrani, Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa Al-Qaduli e Mohamad Rafi Bin Udin. Le modifiche riguardano alias, grafie originali, date e luoghi di nascita, cittadinanze, indirizzi, stati di detenzione o localizzazione, informazioni sulle attività terroristiche e, in alcuni casi, il passaggio da designazioni basate sull’articolo 2 bis a quelle richiamate come articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i).

Modifiche a persone giuridiche, gruppi ed entità

L’allegato aggiorna anche le voci relative a Benevolence International Foundation e Al Furqan, precisandone alias, recapiti, stati di estinzione o cessazione dell’attività e altre informazioni identificative. Anche per tali soggetti è aggiornato il riferimento alla data di designazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesanzioni internazionaliantiterrorismocongelamento di fondisicurezza internazionale

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