Sentenza del 12/05/2016 n. 2858 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Dichiarazione fiscale - Natura - Dichiarazione di scienza - Possibilità di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto e diritto commessi in sede di redazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta. La dichiarazione fiscale è stata qualificata come dichiarazione di scienza e di giudizio, non come atto negoziale o dispositivo irrevocabile. Di conseguenza, essa può essere corretta dal contribuente mediante allegazione degli errori commessi, anche in sede contenziosa, purché gli errori incidano effettivamente sulla determinazione dell'obbligazione tributaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di correggere una dichiarazione fiscale quando essa contenga errori di fatto o di diritto commessi in fase di redazione e tali errori incidano sull'obbligazione tributaria. Il contribuente sostiene che la dichiarazione possa essere emendata anche durante il giudizio, al fine di opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998
La norma costituisce il riferimento per la rettifica delle dichiarazioni fiscali. La decisione ne valorizza la funzione di consentire la correzione di errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale, in linea generale, rappresenta una dichiarazione di scienza e non una manifestazione negoziale irrevocabile: il contribuente può quindi correggere dati o valutazioni errate.
- Gli errori emendabili possono essere sia di fatto sia di diritto, purché abbiano un effetto concreto sulla determinazione dell'imposta dovuta.
- La correzione può essere fatta non solo mediante una dichiarazione integrativa, ma anche nel corso del contenzioso, per contestare una maggiore pretesa tributaria.
- La possibilità di emendare la dichiarazione non elimina la necessità di dimostrare l'errore e il suo impatto sull'obbligazione tributaria.
- In situazioni analoghe, il contribuente può invocare la rettifica della dichiarazione anche se l'errore emerge dopo la presentazione, valutando termini, modalità procedurali e documentazione probatoria applicabili al caso concreto.
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