Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 10660/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - del provvedimento avente prot. n.2592 datato 23.12.2024 emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Abidjan, in persona del Responsabile dell’Ufficio Visti Dott. -OMISSIS-e, concernente il diniego della richiesta di visto d'ingresso per lavoro subordinato avente pos. n. 5748/2024 presentata dal Sig. -OMISSIS-, nato il 01.01.1995, privo di relata di notifica; - nonché di ogni atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso o collegato in modo diretto o indiretto, conseguenziale e/o dipendente dalla suindicata determinazione.

Giustizia amministrativa202503515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Abidjan

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato relativo alla propria domanda. Dall'ordinanza emerge inoltre che, in un precedente provvedimento cautelare, il TAR aveva ordinato alla sede diplomatica il riesame della posizione. Poiché tale ordine non risulta essere stato ottemperato, oppure non risultano puntualmente documentate le attività svolte per darvi esecuzione, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire informazioni aggiornate e specifiche sui motivi dell'inadempimento o sulle attività amministrative intraprese.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito l'impugnazione del diniego. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando di acquisire informazioni aggiornate e puntuali sulle ragioni per cui l'Ambasciata d'Italia ad Abidjan non avrebbe ottemperato all'ordine di riesame contenuto nella precedente ordinanza cautelare, oppure sulle attività poste in essere per provvedere al riguardo. L'incombente deve essere eseguito entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 luglio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.