Ordinanza n. 10660/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del provvedimento avente prot. n.2592 datato 23.12.2024 emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Abidjan, in persona del Responsabile dell’Ufficio Visti Dott. -OMISSIS-e, concernente il diniego della richiesta di visto d'ingresso per lavoro subordinato avente pos. n. 5748/2024 presentata dal Sig. -OMISSIS-, nato il 01.01.1995, privo di relata di notifica; - nonché di ogni atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso o collegato in modo diretto o indiretto, conseguenziale e/o dipendente dalla suindicata determinazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Abidjan
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato relativo alla propria domanda. Dall'ordinanza emerge inoltre che, in un precedente provvedimento cautelare, il TAR aveva ordinato alla sede diplomatica il riesame della posizione. Poiché tale ordine non risulta essere stato ottemperato, oppure non risultano puntualmente documentate le attività svolte per darvi esecuzione, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire informazioni aggiornate e specifiche sui motivi dell'inadempimento o sulle attività amministrative intraprese.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito l'impugnazione del diniego. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando di acquisire informazioni aggiornate e puntuali sulle ragioni per cui l'Ambasciata d'Italia ad Abidjan non avrebbe ottemperato all'ordine di riesame contenuto nella precedente ordinanza cautelare, oppure sulle attività poste in essere per provvedere al riguardo. L'incombente deve essere eseguito entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 luglio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
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