Cassazione Penale, Sentenza n. 1210/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sabatini impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino per carenza di motivazione e violazione dell'art. 219 l. fall. in relazione al riconoscimento dell'aggravante per danno di rilevante gravità. Contesta in particolare l'attribuzione a suo carico della somma di €199.812,80 (valore di campagne pubblicitarie rifatturate a Zanella Sport e non pagate), sostenendo che tale mancato pagamento sia materialmente riconducibile ai coimputati (Zanella e Sarto) e che a lui possa essere ascritta solo la distrazione di merci per €104.581,30, importo che non sarebbe "ingente". Censura inoltre l'omessa motivazione sul bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'attribuzione delle somme contestate a Sabatini si fondi su valutazioni di fatto già accertate e non travolte dall'annullamento (in particolare il suo ruolo di "amministratore di fatto" e l'organizzazione del sistema che ha determinato le distrazioni). Sulla questione dell'aggravante di cui all'art. 219, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia verificato l'incidenza delle distrazioni (€304.394,10) rispetto all'attivo disponibile (€1.800), e che il giudizio sull'impatto sulla massa attiva sia stato compiuto su dati oggettivi e documentali; quindi la censura sulla formulazione di "auto-evidenza" non supera il vaglio di ammissibilità. Ha inoltre considerato generica la doglianza relativa al bilanciamento delle circostanze, visto il rinvio espresso alla precedente motivazione della Corte di appello del 16/5/2019. Ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 219 (circostanze aggravanti)
"la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ... va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto"
Per l'integrazione dell'aggravante occorre accertare la diminuzione effettiva della massa attiva direttamente imputabile alle condotte di bancarotta, non basta il mero ammontare delle distrazioni o del passivo; il giudice deve verificare l'incidenza delle distrazioni sull'attivo disponibile per il riparto
legge fallimentare, art. 216 (pene accessorie)
Le pene accessorie sono state rideterminate in misura corrispondente alla pena principale, come operato dalla Corte d'appello nell'ambito della rideterminazione della pena
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 32724 del 20/04/2021 e richiami ad altre pronunce)
"se (...) in considerazione della particolare condizione patrimoniale della fallita, da un fatto di bancarotta patrimoniale di rilevante gravità, non sia derivato un danno patrimoniale per i creditori, anch'esso di entità altrettanto grave, non può ritenersi integrata l'anzidetta circostanza aggravante"
La Corte di cassazione ha delineato il criterio metodologico: il giudice di merito deve misurare l'incidenza delle condotte illecite sulla massa attiva disponibile; il giudice di rinvio deve compiere questa verifica e motivarla su dati oggettivi
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Consente al giudice di condannare la parte che propone ricorso in cassazione al versamento di una somma alla Cassa delle ammende qualora non sussistano elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha applicato tale principio disponendo il versamento di €3.000
Massime di principio
- Per contestare l'aggravante di cui all'art. 219 l. fall. non è sufficiente indicare l'entità delle distrazioni: è necessario dimostrare che tali distrazioni non hanno inciso (o hanno inciso in misura trascurabile) sulla massa attiva disponibile per il riparto, fornendo elementi probatori e calcoli comparativi tra distrazioni e attivo.
- Le valutazioni di fatto svolte e non annullate con pronuncia di diritto (giudicati o parti non travolte dall'annullamento) vincolano i giudici successivi in sede di rinvio; non è possibile riesaminare in cassazione questioni di merito già definitivamente accertate.
- L'attribuzione di somme come 'distrazioni' può basarsi sul ruolo soggettivo (es. amministratore di fatto): se la sentenza di merito ha ricostruito un ruolo centrale non annullato, le perdite correlate possono essere addebitate anche se l'azione materiale è stata compiuta da terzi collegati.
- Le censure generiche sulla carenza di motivazione o sul bilanciamento delle circostanze attenuanti/aggravanti sono fragili: il ricorrente deve indicare i punti specifici dell'atto di impugnazione in cui ha svolto la censura e dimostrare cosa esattamente manca nella motivazione.
- Gli appellanti devono considerare il rischio di condanna alle spese e di pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; ciò rende importante valutare la fondatezza procedurale del ricorso prima di proporlo.
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