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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45088/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. deducendo: (1) vizio di motivazione e errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il fatto andava sussunto nella fattispecie di furto aggravato e non nel 624-bis, con contestazione che non sarebbe stata accertata l'effettiva utilizzazione dei locali come studio professionale; (2) vizio motivazionale e insufficienza del quadro indiziario, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente argomentato per superare le discrasie evidenziate in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità, rilevando che la nozione di "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p. comprende anche locali destinati ad attività professionale non aperti al pubblico e non accessibili senza consenso (si richiamano principi giurisprudenziali sullo ius excludendi alios e l'accesso non indiscriminato). Inoltre la doglianza in cassazione era basata su un presupposto fattuale diverso da quello sviluppato in appello e quindi nuova questione. Il secondo motivo è inammissibile perché mira a una rivalutazione del materiale probatorio, attività estranea al sindacato di legittimità salvo vizi del ragionamento motivazionale; le critiche alla significatività della prova erano già esaminate e non provavano un vizio del discorso giustificativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La nozione di "privata dimora" ricomprende anche locali destinati a attività lavorativa o professionale non aperti al pubblico e non accessibili senza il consenso del titolare; quando ricorrono i presupposti dello ius excludendi alios e dell'accesso non indiscriminato, la fattispecie integra il 624-bis.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Il sindacato in Cassazione non ammette una rivalutazione del significato della prova o una mera contrapposizione dimostrativa; sono valutabili solo vizi motivazionali del discorso sulla capacità dimostrativa degli elementi acquisiti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Limita la portata dei motivi di cassazione secondo i profili e i limiti richiamati nel ricorso; richiama la necessità di specificità e coerenza con le questioni già svolte nei precedenti gradi.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata solo in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale (regole procedurali sulla trasmissione di atti).

Massime di principio

  • La nozione di "privata dimora" ai fini del reato di cui all'art. 624-bis c.p. può comprendere anche studi professionali e uffici non aperti al pubblico, purché sussistano elementi che consentono al titolare di escludere l'accesso a terzi (ius excludendi alios) e l'accesso non sia indiscriminato.
  • In Cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione del materiale probatorio: le censure devono evidenziare vizi nel discorso motivazionale o gravi contraddizioni tali da incidere sulla capacità dimostrativa complessiva delle prove.
  • Non sono ammissibili motivi di cassazione che prospettino questioni nuove rispetto a quelle trattate nei gradi precedenti o che si fondino su presupposti fattuali differenti da quelli dedotti in appello.
  • I motivi devono essere specifici e logicamente coerenti; argomentazioni generiche o non specificamente correlate al dispositivo impugnato sono dichiarate inammissibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutata in relazione alle questioni dedotte.

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