Sentenza n. 322/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento: - dell'ordinanza contingibile ed urgente – provvedimento di dichiarazione di inagibilità del fabbricato denominato HOTEL PARADISO AREMOGNA n. 13 del 13 maggio 2022 del Comune di Roccaraso - con la quale il Sindaco del Comune di Roccaraso, ritenuto necessario adottare apposito provvedimento di inagibilità ai fini antincendio dell'intero complesso turistico residenziale HOTEL PARADISO AREMOGNA, ha dichiarato l'inagibilità del fabbricato denominato Hotel Paradiso Aremogna sito in località Aremogna individuato al Catasto al foglio 12 particella 18 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dello stesso ai fini della prevenzione antincendio; - di ogni altro atto ad esso connesso e/o presupposto, anche allo stato ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente di dichiarazione di inagibilità dell'intero complesso Hotel Paradiso Aremogna per non conformità alla normativa di prevenzione incendi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, lamentando di non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, inviata soltanto alla società titolare della struttura alberghiera, con lesione del contraddittorio e delle garanzie partecipative. In secondo luogo, hanno dedotto contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta, sostenendo che l'ordinanza fosse stata notificata a un soggetto diverso dall'amministratore del supercondominio e che il sopralluogo dei NAS avesse riguardato soltanto i locali alberghieri, senza accertare la non conformità degli appartamenti. In terzo luogo, hanno denunciato la violazione degli artt. 50 e 54 TUEL e dei principi di imparzialità, buon andamento, parità di trattamento e giusto procedimento, sostenendo l'assenza dei presupposti per l'esercizio del potere contingibile e urgente: il pericolo non sarebbe stato imminente, gli accertamenti richiamati sarebbero risalenti e riferiti alla sola struttura alberghiera e il provvedimento non avrebbe indicato un preciso limite temporale di efficacia.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto generico: i ricorrenti non hanno indicato quali argomenti avrebbero dedotto se fossero stati informati dell'avvio del procedimento. Pertanto, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, l'omissione della comunicazione di avvio non ha effetto invalidante, poiché l'amministrazione avrebbe potuto dimostrare l'immutabilità dell'esito soltanto a fronte della specificazione degli apporti partecipativi mancati. Il secondo e il terzo motivo sono stati esaminati congiuntamente e respinti. Dagli accertamenti dei Vigili del Fuoco risultava che l'intero complesso, comprensivo di appartamenti e struttura ricettiva, era strutturalmente unitario, difforme dal progetto approvato e non conforme alla normativa antincendio. La promiscuità degli spazi comuni comportava che il pericolo riguardasse tutte le unità, anche se il sopralluogo più recente fosse stato limitato ai locali alberghieri. La situazione di rischio, già accertata negli anni precedenti e non ancora rimossa alla data dell'ordinanza, era attuale e immanente in relazione alla possibilità di abitare gli appartamenti. Sussistevano quindi i presupposti per l'esercizio del potere contingibile e urgente, quale misura atipica ulteriore rispetto alla sospensione delle attività di competenza dei Vigili del Fuoco. Il termine di efficacia, fissato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio, non è stato ritenuto indeterminato, dipendendo dall'iniziativa dei proprietari. È stata inoltre ritenuta irrilevante la notificazione a persona diversa dall'amministratore del supercondominio, poiché l'ordinanza imponeva al soggetto individuato come amministratore di comunicarla a tutti i proprietari, che ne erano comunque destinatari interessati. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta dai ricorrenti, ma il vizio non ha condotto all'annullamento poiché non sono stati indicati gli apporti partecipativi che avrebbero potuto incidere sull'esito.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L'omissione della comunicazione di avvio non invalida il provvedimento quando il ricorrente non specifichi quali argomenti avrebbe dedotto e non emerga quindi una concreta possibilità di esito diverso.
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
Le disposizioni sono state richiamate con riferimento al potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente; il giudice ha ritenuto sussistenti una situazione di pericolo attuale e immanente e la necessità di una misura atipica.
art. 26 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata richiamata per distinguere la dichiarazione di inagibilità adottata per ragioni igieniche dalla misura atipica di inagibilità adottata per prevenire un pericolo antincendio.
art. 82 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata richiamata quale diversa ipotesi normativa di inagibilità relativa agli edifici pubblici e privati aperti al pubblico inaccessibili alle persone disabili.
art. 222 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
La norma è stata richiamata in collegamento con l'art. 26 d.P.R. 380/2001 per l'inagibilità degli edifici per ragioni igieniche.
Massime di principio
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullabilità del provvedimento quando il ricorrente si limiti a dedurre astrattamente la violazione partecipativa senza indicare quali specifici argomenti o elementi avrebbe introdotto e senza prospettare una concreta possibilità di esito diverso.
- La dichiarazione sindacale di inagibilità può essere adottata quale misura atipica contingibile e urgente per prevenire un pericolo antincendio attuale e immanente, anche quando la non conformità sia stata accertata in precedenza, se il rischio persiste e non è stato rimosso.
- In un complesso edilizio strutturalmente unitario e caratterizzato dalla condivisione di spazi comuni tra struttura alberghiera e appartamenti, la non conformità antincendio accertata nella struttura ricettiva può giustificare una misura riferita all'intero complesso quando la continuità spaziale e funzionale esponga al rischio anche le unità residenziali.
- Il termine di efficacia di una dichiarazione di inagibilità fissato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza non è indeterminato se la cessazione della misura è collegata a un'attività rimessa ai proprietari e oggettivamente individuabile, consistente nell'eliminazione delle condizioni di pericolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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