Cassazione Penale, Ordinanza n. 19949/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione rileva tuttavia che la censura investe sostanzialmente il trattamento sanzionatorio e che la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente, non illogica e frutto di un adeguato esame delle deduzioni difensive, con specifico richiamo alle ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 62 bis c.p.
Le censure sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sono state ritenute non idonee a superare la motivazione della sentenza di merito, se questa è sufficiente, non illogica e supportata da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Massime di principio
- La doglianza proposta contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una diversa valutazione del trattamento punitivo senza evidenziare vizi di legge o motivazione realmente decisivi.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione relativa alle attenuanti generiche non consente una rivalutazione del merito, essendo sufficiente che il giudice di appello abbia indicato in modo coerente e non illogico le ragioni ostative al riconoscimento del beneficio.
- Quando la sentenza impugnata dia conto delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura difensiva alternativa è destinato all’inammissibilità.
Come è indicizzato
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