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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31104/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per un furto aggravato in concorso, contestando: 1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; 2) il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo; 3) l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto i motivi del tutto generici e indeterminati, perché non specificavano gli elementi concreti posti a fondamento delle censure e non consentivano il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano formulate in modo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., non indicando gli elementi di fatto e di diritto idonei a sostenere le censure contro una motivazione ritenuta logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione del fatto commesso in concorso.

  • art. 624 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del furto.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato come aggravante del furto.

  • art. 625 n. 5 c.p.

    richiamato come aggravante del furto.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    richiamato come aggravante del furto.

  • art. 112 n. 4 c.p.

    richiamato come norma in materia di aggravamento per il concorso di persone.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente con riferimento all'eventuale immediata declaratoria di cause di non punibilità, ma senza specifiche deduzioni.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    utilizzato dalla Corte per affermare l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e di adeguata indicazione dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e determinati: la mera riproposizione di censure generiche o assertive non consente al giudice di legittimità di individuare i punti della decisione effettivamente contestati.
  • Quando la sentenza impugnata offre una motivazione logicamente coerente, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con gli argomenti del giudice di merito, indicando gli elementi trascurati o mal valutati; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • La deduzione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. richiede l'indicazione di elementi concreti e immediatamente rilevabili dagli atti; un richiamo meramente enunciativo non è sufficiente.
  • La contestazione del trattamento sanzionatorio deve individuare specificamente le ragioni dell'asserita eccessività della pena, non potendo risolversi in un'affermazione apodittica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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