Cassazione Penale, Sentenza n. 26958/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: dedotta mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa i "gravi indizi di colpevolezza" (in particolare contestata la valenza probatoria delle dichiarazioni rese da Ivan Giuseppe Quinto, il quale aveva condiviso la cella con il ricorrente per soli tre giorni) e l'erronea applicazione degli artt. 273 e 274 c.p.p.; richiamata inoltre l'assenza di riscontri materiali (perquisizioni negative) e l'eccessiva distanza temporale rispetto ai fatti (settembre-novembre 2022) come invalida delle esigenze cautelari.
La decisione
Rigetto del ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha verificato che il Tribunale del riesame aveva esposto adeguatamente le ragioni a fondamento dei gravi indizi, valorizzando le dichiarazioni del testimone Quinto come coerenti e credibili e indicando elementi di riscontro oggettivi (ripetuti accrediti di denaro sul conto del Bevilacqua) segnalati dal comandante della polizia penitenziaria. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito circa la spregiudicatezza dell'indagato, i precedenti e la necessità di interrompere contatti illeciti con l'esterno; ha inoltre chiarito che la distanza temporale dei fatti non esclude la sussistenza del pericolo di reiterazione se le modalità del fatto e la personalità dell'indagato lo giustificano. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 (normativa sugli stupefacenti)
Il reato contestato è il traffico/cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il quadro indiziario a carico dell'indagato fosse sufficientemente fondato alla luce delle dichiarazioni e dei riscontri.
Codice penale, art. 391ter
Norma richiamata nella contestazione (presumibilmente relativa a specifiche aggravanti o fattispecie collegate); la Corte non ha rilevato vizi nella formulazione dell'addebito come riportato dal giudice di merito.
Codice di procedura penale, art. 273
Norma richiamata nella censura difensiva; la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione degli indizi, che può contestarsi in Cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.
Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). La Corte ha confermato che il pericolo di reiterazione può essere dedotto dalle modalità della condotta anche se risalente nel tempo, se la prognosi sul rischio è negativa e motivata.
Disp. att. c.p.p., art. 94, comma (adempimenti di cancelleria)
Disposizione richiamata per gli adempimenti successivi al rigetto e alla condanna alle spese; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile sul punto dei "gravi indizi" solo se denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito ridefinire i fatti o riesaminare liberamente il compendio probatorio.
- Dichiarazioni di detenuti/testimoni possono fondare gravi indizi se il giudice di merito ne valuta congruità e coerenza e segnala riscontri oggettivi che le confermano; la brevità della coabitazione non annulla automaticamente la credibilità.
- La distanza temporale delle condotte contestate non esclude la sussistenza delle esigenze cautelari: il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità della condotta e dalla personalità/precedenti dell'indagato.
- La valutazione della misura più idonea e della prognosi di pericolosità è rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
- Per ottenere l'accoglimento in sede di legittimità è necessario mettere in luce errori logici evidenti o violazioni normative nella motivazione del giudice di merito, oltre alla mera riaffermazione di una diversa ricostruzione fattuale.
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