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Sentenza

Sentenza n. 6460/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-quater, n. 11441 del 2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto alla liquidazione dell’IFR sull’intera anzianità di servizio e, in subordine, del diritto al ricalcolo del TFS sull’ultima retribuzione percepita

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante, dipendente ANAC cessato dal servizio il 30 novembre 2021, contestava la suddivisione operata dall’Autorità tra il servizio maturato fino al 31 dicembre 2019, liquidato secondo il regime del TFS, e quello successivo al 1° gennaio 2020, liquidato secondo il regime dell’IFR. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 2, comma 28, della legge n. 481 del 1995 e dell’art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017, sostenendo l’unicità e l’inscindibilità del rapporto di lavoro e il diritto all’applicazione dell’IFR sull’intera anzianità maturata presso l’Autorità. Contestava inoltre l’interpretazione dell’inciso “per quanto compatibile” contenuto nella delibera ANAC n. 87 del 2020, ritenendo che il regime IFR dovesse operare sull’intero rapporto e non soltanto dal 1° gennaio 2020. Con un ulteriore motivo invocava il principio di non frazionabilità del trattamento di fine servizio e l’art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973, sostenendo che il TFS dovesse essere calcolato sull’ultima retribuzione percepita alla cessazione del rapporto. Infine lamentava l’omessa pronuncia e il mancato riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte con ritardo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto che l’art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017, anche mediante la clausola secondo cui dall’attuazione della disposizione non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, imponga un’interpretazione non produttiva di nuovi costi. La delibera ANAC n. 87 del 2020, adottata in via transitoria in attesa del regolamento sul trattamento di quiescenza e previdenza, ha previsto l’applicazione della disciplina vigente per il personale AGCM “per quanto compatibile” e ha individuato nel 1° gennaio 2020 il dies a quo del servizio utile ai fini dell’IFR. Ne consegue che non si tratta di applicazione retroattiva dell’IFR, ma di successione nel tempo tra regimi diversi, con una discontinuità nella disciplina del rapporto tale da escludere l’unitarietà del trattamento di fine servizio. Il motivo sull’infrazionabilità è stato respinto perché l’art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973 consente la liquidazione di un’unica indennità rapportata all’intero servizio solo quando permane l’iscrizione al medesimo fondo, circostanza non verificatasi, essendo mutato il regime previdenziale e il fondo di riferimento. È stato respinto anche il motivo subordinato sul calcolo del TFS sull’ultima retribuzione: il riferimento all’ultima retribuzione previsto dall’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 1032 del 1973 deve essere coordinato con il comma successivo, che presuppone la permanenza dell’iscrizione al fondo; inoltre, il criterio sostenuto dall’appellante avrebbe determinato una duplicazione della valorizzazione degli incrementi retributivi successivi al 31 dicembre 2019. Il motivo relativo a interessi e rivalutazione è stato ritenuto infondato, se non inammissibile per genericità, poiché la domanda originaria non individuava con precisione la decorrenza degli accessori e l’appellante non aveva assolto l’onere di provare i presupposti del ritardo, considerando che i termini di erogazione del TFS variano in relazione alla causa di cessazione del rapporto. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 52-quater d.l. n. 50/2017

    dall’attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica

    La clausola impone di interpretare la disciplina dell’ordinamento ANAC in modo da non determinare nuovi oneri per la finanza pubblica; costituisce un canone ermeneutico vincolante anche per la disciplina transitoria del trattamento di fine rapporto.

  • delibera ANAC n. 87/2020

    La disciplina transitoria del trattamento di quiescenza applicabile al personale ANAC rinvia al regime vigente per il personale AGCM, ma individua nel 1° gennaio 2020 il decorso del servizio utile ai fini dell’IFR, delimitando temporalmente la compatibilità del rinvio.

  • art. 3 d.P.R. n. 1032/1973

    La liquidazione di un’unica indennità per l’intero periodo di servizio e il riferimento all’ultima retribuzione presuppongono la permanenza dell’iscrizione al medesimo fondo; il mutamento del regime previdenziale consente la separazione dei periodi soggetti a discipline diverse.

  • art. 2, comma 28, l. n. 481/1995

    È richiamato tra le disposizioni invocate dall’appellante, ma il giudice non lo interpreta autonomamente in senso favorevole alla pretesa di un trattamento unitario.

  • art. 19, comma 4, d.l. n. 90/2014, convertito nella l. n. 114/2014

    È indicato quale base normativa del d.P.C.M. 1° febbraio 2016 applicabile nella fase precedente all’adozione dei regolamenti ANAC.

Massime di principio

  • Quando una riforma introduce per un’amministrazione un nuovo ordinamento del personale e un nuovo regime previdenziale, la clausola legislativa che esclude maggiori oneri per la finanza pubblica impone di interpretare le disposizioni transitorie in modo da non estendere il nuovo trattamento a periodi anteriori alla sua decorrenza espressa.
  • Il rinvio transitorio alla disciplina previdenziale di un’altra autorità, disposto “per quanto compatibile”, può essere limitato dalla decorrenza individuata dall’amministrazione per il servizio utile ai fini della nuova indennità; tale limite esclude l’applicazione del nuovo regime sull’intera anzianità pregressa.
  • Il principio di non frazionabilità del trattamento di fine servizio opera per il servizio complessivo solo quando, anche in caso di passaggi senza soluzione di continuità, permane l’iscrizione del dipendente al medesimo fondo previdenziale; il mutamento del fondo o del regime previdenziale consente il calcolo separato delle prestazioni maturate nei diversi periodi.
  • Il riferimento all’ultima retribuzione quale base di calcolo del trattamento di fine servizio deve essere coordinato con il presupposto della permanenza dell’iscrizione al fondo; in caso di mutamento del regime previdenziale, non è automaticamente dovuto il ricalcolo dell’intero TFS sulla retribuzione percepita alla cessazione.
  • Nel processo amministrativo, la domanda di interessi e rivalutazione deve indicare i presupposti e la decorrenza del preteso ritardo; in mancanza di allegazioni e prove specifiche, la domanda può essere respinta o dichiarata inammissibile per genericità.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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