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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10814/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

Una società conduttrice aveva stipulato un contratto di locazione commerciale per un immobile destinato a punto vendita e officina. Durante il rapporto lamentava vizi e difformità dell'immobile, infiltrazioni dovute a carenze di impermeabilizzazione, mancata esecuzione di lavori di adeguamento contrattualmente a carico della locatrice e mancata consegna di documentazione utile per autorizzazioni amministrative. Chiedeva riduzione del canone, condanna all'esecuzione dei lavori e risarcimento dei danni. La locatrice si opponeva e proponeva domanda riconvenzionale per occupazione di aree non incluse nel contratto. In appello la domanda della conduttrice era stata accolta solo in parte: la Corte territoriale aveva riconosciuto un danno da ridotta fruibilità dell'immobile liquidandolo equitativamente in euro 1.800,00 e il rimborso delle spese per lavori non eseguiti. La società conduttrice ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione omessa o meramente apparente e contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, perché la Corte d'appello aveva indicato euro 1.800,00 senza chiarire se tale importo fosse mensile o complessivo e senza moltiplicarlo per la durata del rapporto (53 mensilità). La società locatrice resisteva e proponeva ricorso incidentale, poi assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura di motivazione apparente sulla liquidazione del danno. Ha affermato che la sentenza d'appello non spiegava il percorso logico-giuridico seguito per determinare l'importo di euro 1.800,00, né chiariva se fosse una somma una tantum o riferita a ciascun mese di rapporto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda a una nuova e congrua motivazione e a un nuovo esercizio del potere di liquidazione del danno. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    richiamato come base del giudizio instaurato in materia locatizia

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato per il rito introduttivo del giudizio

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato per l'istanza di correzione di errore materiale, ritenuta non utilizzabile per integrare o interpretare il provvedimento se non in caso di accoglimento

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza di una motivazione percepibile e la totale carenza di elementi sulla ratio decidendi determinano nullità della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla necessità di motivazione della sentenza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione solo apparente quando il giudice liquida un danno in via equitativa senza esplicitare il percorso logico seguito e senza consentire di comprendere se la somma sia riferita a un periodo determinato o all'intero rapporto.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione impone che la decisione renda percepibile la ratio decidendi; la mera indicazione di un importo, non accompagnata da criteri di calcolo e riferimenti temporali, non è sufficiente.
  • L'ordinanza che respinge la correzione di errore materiale non può essere utilizzata per integrare o interpretare il contenuto della sentenza impugnata.
  • Quando la cassazione è pronunciata per difetto di motivazione sulla liquidazione del danno, il giudice di rinvio deve procedere a un nuovo esercizio del potere di quantificazione, non limitandosi a confermare l'importo già indicato.
  • Se la nullità investe la motivazione su un punto centrale della liquidazione, la censura travolge l'intero capo decisorio interessato, non solo un singolo profilo aritmetico o accessorio.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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