Ordinanza n. 447/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza ex articolo 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione IV-Ter 12 dicembre 2025, n. 22471, resa tra le parti, non notificata e concernente il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a livello nazionale di n. 2600 unità nell'area assistenti giudiziari del Ministero della Giustizia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio-Roma che aveva deciso sul ricorso relativo al concorso nazionale per titoli ed esami per 2.600 assistenti giudiziari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e organizzatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha proposto appello contro la sentenza del TAR resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., chiedendo in via cautelare la sospensione dei suoi effetti. Dal testo emerge che la controversia riguarda il concorso pubblico nazionale per la copertura di 2.600 posti nell'area degli assistenti giudiziari del Ministero della Giustizia. I motivi d'appello contestavano, in particolare, l'attività dell'Amministrazione relativa alla scelta dei quesiti e alla valutazione delle risposte fornite dai candidati. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato, senza definirli, possibili profili di inammissibilità del ricorso di primo grado e dell'appello, non notificati ad alcuno dei candidati controinteressati.
La decisione
In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che i motivi d'appello non presentassero elementi di sicura fondatezza, soprattutto perché riferiti all'attività discrezionale dell'Amministrazione nella scelta dei quesiti e nella valutazione delle risposte concorsuali. Quanto al periculum in mora e alla comparazione degli interessi, ha attribuito prevalenza all'interesse dell'Amministrazione al corretto e celere svolgimento delle prove concorsuali. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.
art. 60 c.p.a.
Richiamato in relazione alla sentenza di primo grado pronunciata in forma semplificata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza impugnata non può essere concessa quando i motivi non presentino, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, elementi di sicura fondatezza.
- La scelta dei quesiti concorsuali e la valutazione delle risposte dei candidati rientrano nell'attività discrezionale dell'amministrazione procedente e, in sede cautelare, non possono fondare la sospensione della decisione impugnata in assenza di elementi evidenti di illegittimità.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'esigenza dell'amministrazione di assicurare il corretto e celere svolgimento delle prove concorsuali può prevalere sull'interesse individuale del candidato alla sospensione degli effetti della sentenza impugnata.
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