Cassazione Penale, Sentenza n. 24370/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del 10/09/2021 del Tribunale di Vibo Valentia che aveva condannato la ricorrente (ammenda di euro 300,00) per occupazione di aree demaniali marittime. La ricorrente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 822 c.c. e del R.D. 30/03/1942 n.327 (sostiene che l'immobile "La Nave" non insiste sul demanio e che in casi incerti vada attivata la delimitazione amministrativa ex art.32 R.D.); (2) contraddittorietà e illogicità della motivazione concernente l'uso dei dati catastali per la particella 154 e, contemporaneamente, la qualificazione delle altre aree sulla base di caratteristiche naturali di demanialità; (3) travisamento della prova e uso di informazioni inesistenti (asserita non corrispondenza fra verbale di sequestro, materiale fotografico e quanto richiamato in sentenza); (4) travisamento della prova rispetto a documenti storici e amministrativi (verbale di delimitazione 1891, istanza del 2018, note del Ministero, visure catastali, note dell'Agenzia del Demanio) che proverebbero incertezza nella determinazione del demanio; (5) illegittima acquisizione del fascicolo fotografico non allegato al verbale di sequestro e assenza di istanza ex art.493 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi, considerando la motivazione del Tribunale adeguata (testimonianze e materiale fotografico attestate). Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la deduzione di travisamento non assumeva carattere di palese e non controvertibile difformità e non era dimostrata la decisività di tali elementi. Ha rigettato anche il quinto motivo rilevando che le fotografie costituiscono prova documentale acquisibile nel fascicolo per il dibattimento e che l'assenza di allegazione al verbale di sequestro o di una formale istanza ex art.493 c.p.p. non pregiudica l'acquisizione, non emergendo altresì tempestive eccezioni sull'utilizzabilità. Per tutte queste ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente determinata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
Codice della Navigazione (artt. 54 e 1161)
Norme richiamate come riferimento al reato contestato (occupazione di aree demaniali marittime); la Corte si è limitata a collegare il fatto contestato alla normativa di settore.
Codice Civile (art. 822)
L'art. 822 elenca tipologie di beni del demanio marittimo in modo tassativo per tipi; la Corte interpreta questa tassatività come "per tipi", consentendo di riconoscere come demaniali anche beni non espressamente elencati se presentano tutte le caratteristiche naturali e la destinazione pubblica funzionale al mare.
Regio Decreto 30/03/1942 n. 327 (art. 32 e relative disposizioni)
Richiamato dalla difesa per sostenere la prevalente competenza amministrativa nella delimitazione del demanio; la Corte osserva che, pur essendo possibile l'accertamento amministrativo, il giudice penale può verificare la natura demaniale sulla base delle caratteristiche materiali e delle prove processuali.
Codice di Procedura Penale (art. 606 comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e))
Articola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità dei motivi alla luce dei citati capi di imputazione e della necessaria correlazione tra motivi e decisione impugnata, nonché i limiti della sindacabilità in sede di legittimità della valutazione probatoria.
Codice di Procedura Penale (art. 493)
Norma sulla acquisizione di atti e documenti; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata formale richiesta ex art.493 nei termini indicati in assenza di tempestiva eccezione e considerata la natura documentale delle fotografie.
Codice di Procedura Penale (art. 431 e art. 491)
Riguardano la formazione del fascicolo dibattimentale e i termini processuali: la Corte sottolinea che la formazione del fascicolo non si cristallizza con l'udienza di cui all'art.431 ma con la fine della discussione ex art.491.
Codice di Procedura Penale (art. 191)
Prevede l'eccezione di inutilizzabilità degli atti; la Corte ricorda che l'inutilizzabilità può essere eccepita anche d'ufficio e che non è emerso un vizio tale da escludere l'uso delle foto.
Codice di Procedura Penale (art. 616)
Norma sull'onere delle spese di cassazione a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della "colpa" nella proposizione del ricorso: la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur disponendo il versamento, in via equitativa, di una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La qualificazione di un bene come demaniale marittimo può essere ricavata non solo da risultanze catastali ma anche dalle caratteristiche naturali e dalla destinazione funzionale; il giudice penale può valutare tali elementi anche in assenza di una delimitazione amministrativa formale.
- In Cassazione è essenziale che ogni motivo di ricorso si confronti puntualmente con la motivazione della decisione impugnata: la mancata correlazione o il non confronto sistematico comportano spesso l'inammissibilità.
- Il vizio di "travisamento della prova" è sindacabile in Cassazione solo se la difformità è palese, non controvertibile e decisiva; semplici dissentimenti nella valutazione delle prove costituiscono valutazione di merito non sindacabile.
- Le prove fotografiche e documentali acquisite nel fascicolo dibattimentale sono generalmente utilizzabili anche se non allegate al verbale di sequestro; le eccezioni sulla loro utilizzabilità devono essere sollevate tempestivamente e l'assenza di formali richieste non è di per sé decisiva.
- Il ricorso in Cassazione comporta il rischio di condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende se dichiarato inammissibile; l'assenza di "colpa" non esclude tuttavia una determinazione equitativa della sanzione.
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