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Sentenza

Sentenza n. 1473/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di scorrimento della graduatoria e di assunzione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sulla diffida e costituzione in mora del 15 luglio 2026. Con tale atto aveva chiesto all'amministrazione di non procedere all'indizione di un nuovo concorso, di disporre lo scorrimento della graduatoria n. 113/2023 e di procedere alla sua conseguente assunzione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato un provvedimento del 24 agosto 2026 con il quale il responsabile dell'Area Finanziaria e Personale ha espressamente riscontrato l'istanza, rilevando che, alla luce della programmazione contenuta nel PIAO e nel Piano occupazionale 2026-2028, non risultavano adottati atti idonei a consentire l'assunzione diretta della ricorrente mediante scorrimento della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio sul silenzio ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione e presuppone che tale inerzia persista al momento della decisione, trattandosi di una condizione dell'azione. Poiché, nelle more del giudizio, il Comune ha adottato un provvedimento espresso di riscontro all'istanza, il silenzio-inadempimento è venuto meno e non sussiste più l'interesse alla pronuncia richiesta. Il giudice ha precisato che tale esito non richiede di accertare se la domanda sostanziale sia stata integralmente soddisfatta: qualora il provvedimento sopravvenuto sia ritenuto illegittimo, esso potrà essere autonomamente impugnato oppure il ricorso avverso il silenzio potrà essere convertito in ricorso ordinario ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    il giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza che le è stata presentata e sulla quale è chiamata a provvedere

    L'azione avverso il silenzio mira ad accertare l'illegittimità dell'inerzia amministrativa; l'interesse a tale pronuncia deve persistere fino alla decisione.

  • art. 117 c.p.a.

    la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi del citato art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l’inerzia

    L'adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento espresso in risposta all'istanza fa venir meno l'inerzia e determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    convertire il ricorso avverso il silenzio in un ricorso impugnatorio ordinario

    Se durante il giudizio viene adottato un provvedimento espresso ritenuto lesivo o illegittimo, il ricorrente può impugnarlo autonomamente oppure chiedere la conversione del ricorso sul silenzio in ricorso ordinario.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, in ragione della manifesta improcedibilità derivante dalla sopravvenuta adozione del provvedimento espresso.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'interesse alla pronuncia costituisce una condizione dell'azione che deve permanere fino alla decisione; pertanto, l'adozione nelle more del giudizio di un provvedimento espresso in risposta all'istanza determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'improcedibilità del ricorso avverso il silenzio consegue alla cessazione dell'inerzia amministrativa e non richiede che il provvedimento sopravvenuto abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente.
  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso non impedisce al ricorrente di contestarne la legittimità mediante una nuova impugnazione o attraverso la conversione del ricorso avverso il silenzio in ricorso ordinario, ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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