Sentenza n. 15617/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - nei limiti dell'interesse del ricorrente, della Determinazione del 24 maggio 2023 n. -OMISSIS- emessa dalla Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca della Regione Lazio, discendente dalla Determinazione 15 febbraio 2022 -OMISSIS-, pubblicata con avviso pubblico – bollettino ufficiale Regione Lazio n. 42, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico “ Lazio per l'Amore” per la concessione del contributo “ Nel Lazio con amore”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale del 24 maggio 2023 di approvazione della graduatoria finale del concorso «Lazio per l’Amore» e di mancata ammissione del richiedente al contributo «Nel Lazio con amore»
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda per ottenere il rimborso di spese relative al matrimonio o all’unione civile, allegando le fatture e le disposizioni di bonifico impartite alla propria banca. La Regione non lo ha ammesso al beneficio perché tali disposizioni, revocabili e non attestanti l’effettivo trasferimento dei fondi, non dimostravano l’avvenuto pagamento. Con un unico motivo, articolato in due profili, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 dell’avviso e l’eccesso di potere per motivazione contraddittoria e illogica: da un lato, ha sostenuto che la Regione avesse applicato un requisito più restrittivo rispetto alla lex specialis, che richiedeva pagamenti tracciabili senza specificare una particolare tipologia di bonifico; dall’altro, ha lamentato la mancata attivazione del soccorso istruttorio per consentirgli di provare che i pagamenti erano stati effettivamente eseguiti. In giudizio ha prodotto un estratto conto comprovante l’esecuzione di uno solo dei bonifici.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i profili del motivo. Quanto alla prova del pagamento, ha interpretato le disposizioni dell’avviso nel senso che occorreva un documento probatorio dell’avvenuto pagamento, coerentemente con la natura del contributo, diretto a rimborsare spese già sostenute. La disposizione di bonifico prova soltanto l’ordine impartito alla banca e non il definitivo trasferimento delle somme al fornitore; l’estratto conto prodotto in giudizio riguardava peraltro una sola spesa e non sanava la carenza documentale della domanda. Quanto al soccorso istruttorio, il bando lo escludeva per le domande corredate da documenti contabili privi dei requisiti prescritti dagli artt. 3 e 4, e tale previsione non era stata impugnata. La sua permanenza avrebbe comunque vincolato la Regione, anche dopo un eventuale annullamento dell’atto, a non attivare il soccorso istruttorio e a negare nuovamente il beneficio; inoltre, consentire la produzione fuori termine della documentazione richiesta avrebbe leso la parità di trattamento tra i richiedenti. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, lettere c) e f), dell’avviso pubblico
all’art. 3, comma 5, lettera f, che ogni spesa deve “essere dimostrata attraverso un documento di pagamento (bonifico, scontrino POS) con importo identico a quello del documento di spesa (fattura, scontrino fiscale)”
La disposizione richiede un documento di pagamento idoneo a dimostrare il pagamento della spesa e non la mera emissione di un ordine di bonifico.
art. 4, comma 3, lettera k, n. iv, dell’avviso pubblico
all’art. 4, comma 3, lett. k, n. iv, che “La domanda … deve indicare: … Le spese sostenute con il dettaglio delle seguenti informazioni: … Mezzo di pagamento (bonifico bancario o postale oppure ricevuta del POS …)”
La domanda doveva indicare il mezzo di pagamento delle spese; tale previsione, letta insieme all’obbligo documentale del comma 6, non rende sufficiente una disposizione di bonifico priva di prova dell’esecuzione.
art. 4, comma 6, dell’avviso pubblico
all’art. 4, comma 6, che “il richiedente dovrà caricare sulla piattaforma ed allegare: … Massimo 5 documenti di spesa validi fiscalmente corredati ognuno del proprio documento probatorio dell’avvenuto pagamento”.
Per ciascuna spesa il richiedente doveva allegare un documento che provasse l’avvenuto pagamento; la sola disposizione impartita alla banca, revocabile o non eseguita, non soddisfa tale requisito.
previsione dell’avviso pubblico che esclude il soccorso istruttorio per documenti contabili privi dei requisiti degli artt. 3 e 4
Tale disposizione esclude la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio nell’ipotesi in cui alla domanda siano allegati “documenti contabili privi dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4”, come avvenuto nella vicenda in esame, ove gli ordini di bonifico allegati alla domanda di contributo del ricorrente erano privi dell’idoneità ad attestare l’avvenuto pagamento, richiesta dall’art. 4 dell’avviso.
Quando la domanda è corredata da documenti contabili inidonei a soddisfare i requisiti del bando, la clausola non consente di integrare successivamente la documentazione mediante soccorso istruttorio; nel caso concreto la clausola, non impugnata, restava vincolante.
Massime di principio
- Quando un contributo è destinato a rimborsare spese già sostenute e la disciplina della procedura richiede un documento probatorio dell’avvenuto pagamento, la mera disposizione di bonifico attesta soltanto l’ordine impartito alla banca e non prova l’effettivo trasferimento delle somme al beneficiario del pagamento.
- Nelle procedure selettive per la concessione di agevolazioni finanziarie, il soccorso istruttorio può essere escluso dal bando per la produzione successiva di documentazione richiesta a pena di esclusione; consentire l’integrazione fuori termine può violare la parità di trattamento tra i partecipanti.
- Se non è impugnata la clausola del bando che esclude il soccorso istruttorio per documenti privi dei requisiti prescritti, tale clausola resta vincolante anche in caso di eventuale annullamento dell’atto applicativo; quando la riedizione del potere condurrebbe necessariamente allo stesso esito, il ricorrente non ricaverebbe utilità dall’annullamento.
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