Sentenza n. 281/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - del documento di valutazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale del 7 giugno 2025, relativo al Corso di specializzazione “TFA Sostegno IX ciclo”, mediante cui si è attribuito al ricorrente come voto di discussione il punteggio 23 e come voto finale 28; - del certificato di conseguimento del titolo in “Corso di Specializzazione Sostegno-Scuola Secondaria di II grado” rilasciato il 15 giugno 2025, mediante cui si è attribuito al ricorrente un punteggio di specializzazione, in tesi discendente dall’errato calcolo della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni del percorso formativo; - della comunicazione via pec dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale del 24 giugno 2025, mediante cui si è respinta l’istanza del ricorrente tesa alla rettifica del voto finale attribuitogli; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque preordinato; nonché per l'accertamento della corretta rideterminazione del voto di specializzazione e del diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione, all'esito del “Corso di Specializzazione Sostegno-Scuola Secondaria di II grado”, del voto finale pari a 29,50/30.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: documento di valutazione, certificato di conseguimento del titolo e diniego di rettifica del voto finale del corso di specializzazione TFA Sostegno IX ciclo
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’Università gli aveva attribuito 23/30 per la discussione finale propedeutica alla specializzazione e 28/30 quale voto finale complessivo, chiedendo la rideterminazione del voto in 29,50/30. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 9, comma 5, del d.m. 30 settembre 2011, sostenendo che, avendo riportato 30/30 negli insegnamenti, nei laboratori e nel tirocinio e 28/30 nella prova finale, la media avrebbe dovuto essere pari a 29,50/30. Ha inoltre dedotto carenza di istruttoria e motivazione, lamentando il contrasto tra il prospetto valutazioni e la certificazione meccanizzata, nei quali figurava il voto finale di 28/30 senza l’indicazione del 23/30, e il verbale manoscritto della commissione, acquisito mediante accesso agli atti, nel quale era riportata la votazione di 23/30 per la discussione finale. Secondo il ricorrente, il verbale manoscritto non avrebbe dovuto prevalere sulla documentazione meccanizzata e l’Ateneo avrebbe agito in modo non trasparente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto infondati entrambi i motivi, trattati congiuntamente. Il verbale della Commissione n. 8 del 7 giugno 2025 e l’allegata camicia-verbale costituiscono atti pubblici, dotati di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. Il loro contenuto, compresa la votazione di 23/30 conseguita nella discussione finale, non può essere contestato davanti al giudice amministrativo mediante semplici allegazioni o documenti contrastanti, ma soltanto attraverso querela di falso; il ricorrente non aveva proposto tale querela e non aveva fornito elementi idonei a mettere in dubbio l’attendibilità del verbale. La circostanza che il verbale fosse manoscritto, anziché meccanizzato, è stata ritenuta neutra, anche perché la medesima modalità era stata utilizzata per tutti gli altri candidati, nel rispetto dell’imparzialità e della par condicio. L’Università ha quindi correttamente incluso il voto di 23/30 nella media prevista dall’art. 9, comma 5, del d.m. 30 settembre 2011, determinando il voto finale complessivo in 28/30. Il Collegio ha inoltre escluso ogni contraddizione tra la certificazione meccanizzata, recante l’espressione “voto finale 28/30”, e il verbale della commissione: la prima indicazione si riferisce al voto complessivo di specializzazione, risultante dalla media di tutte le valutazioni, e non al solo voto della discussione finale. L’Ateneo aveva regolarmente documentato le operazioni valutative e aveva messo a disposizione gli atti richiesti con l’accesso, senza che fosse necessaria una comunicazione preventiva e generalizzata ai corsisti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 5, d.m. 30 settembre 2011
la valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 8 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione
La valutazione finale deve essere calcolata considerando le valutazioni delle prove previste dal percorso formativo, compresa la votazione conseguita nella discussione finale propedeutica alla specializzazione.
art. 2700 c.c.
atto pubblico dotato di pubblica fede fino a querela di falso
Il verbale redatto dalla commissione, se presenta i requisiti dell’atto pubblico, fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Massime di principio
- Il verbale di una commissione amministrativa che possieda i requisiti dell’atto pubblico fa fede fino a querela di falso in ordine ai fatti attestati dal pubblico ufficiale; le contestazioni relative all’alterazione della realtà degli accadimenti, comprese quelle concernenti errori od omissioni percettive, non possono essere esaminate dal giudice amministrativo in assenza della proposizione della querela di falso.
- Quando la disciplina di un corso di specializzazione prevede che il voto finale derivi dalla media aritmetica delle valutazioni del percorso e dal punteggio della prova finale, la votazione effettivamente riportata nella discussione finale deve essere inclusa nel calcolo, anche se non è riprodotta in modo autonomo nel certificato meccanizzato che indica il solo voto complessivo.
- La diversa modalità materiale di redazione di un verbale, manoscritta anziché meccanizzata, non ne inficia di per sé la validità o l’efficacia probatoria, soprattutto quando la stessa modalità sia stata applicata uniformemente a tutti i candidati e non siano allegati elementi concreti di alterazione o inattendibilità.
- L’indicazione del “voto finale” in un certificato relativo a un percorso formativo può riferirsi al risultato complessivo derivante dalla media delle valutazioni, e non necessariamente al voto della sola prova conclusiva; il significato dell’indicazione deve essere ricostruito mediante una lettura coordinata dell’intera documentazione valutativa.
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