Ordinanza n. 1872/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a – del provvedimento di cui alla nota prot. n. 2087 del 17.01.2025, non conosciuto, con il quale il Dirigente dell’Area Tecnica ed il Capo Settore Attività Produttive del Comune di Arzano ha ritenuto che l’attività esercitata dalla ricorrente nell’ambito di un immobile sito alla via Atellana n. 65 sarebbe “sine titulo”; b – ove e per quanto occorra, del verbale del Comando di Polizia Municipale del 22.01.2025, nell’ambito del quale è richiamato il provvedimento sub a); c – di ogni altro provvedimento, non conosciuto, con il quale è stata disposta la chiusura dell’attività esercitata dalla ricorrente; d - tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che ha qualificato come sine titulo l’attività esercitata nell’immobile e gli atti connessi, inclusi il verbale della polizia municipale e la disposta chiusura dell’attività
Esito
La controversia
La società ha impugnato la nota comunale del 17 gennaio 2025, il verbale della polizia municipale del 22 gennaio 2025 e ogni altro atto con cui sarebbe stata disposta la chiusura dell’attività, contestando in sostanza la qualificazione dell’utilizzo dell’immobile come privo di titolo. Dal testo emerge che il Comune aveva ritenuto urbanisticamente rilevante il mutamento di destinazione d’uso da industriale a commerciale, subordinandolo a permesso di costruire, al pagamento degli oneri concessori e alla cessione degli standard urbanistici, con particolare riferimento ai parcheggi. Il TAR ha inoltre rilevato che è in corso l’approvazione del nuovo strumento generale di pianificazione comunale, che nella zona interessata prevederebbe una destinazione compatibile con gli insediamenti commerciali, e ha ritenuto necessario verificare l’applicabilità dell’art. 9-bis delle N.T.A. del piano di fabbricazione, l’eventuale formulazione ed esame delle prescrizioni relative agli standard urbanistici e ai parcheggi, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla convenzione urbanistica e la coerenza tra lo strumento urbanistico comunale e il SIAD approvato nel 2014.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Arzano, invitandolo a depositare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza: uno stralcio delle N.T.A. pertinenti; una relazione articolata sull’applicabilità dell’art. 9-bis delle N.T.A. del piano di fabbricazione; chiarimenti sull’eventuale proposta o esame di prescrizioni relative agli standard urbanistici, soprattutto ai parcheggi; una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla convenzione urbanistica; elementi sulla coerenza tra piano urbanistico comunale e SIAD del 2014; nonché informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento di approvazione del nuovo strumento urbanistico. La causa è stata rinviata alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027. Non risultano decisioni sull’annullamento degli atti, sulle spese o sulla fondatezza dei motivi.
Norme richiamate
art. 9-bis N.T.A. del piano di fabbricazione
applicabilità o meno dell’art. 9 bis delle N.T.A. del piano di fabbricazione
Il TAR ha richiesto al Comune chiarimenti sull’applicabilità della disposizione alla fattispecie, senza formulare una definitiva interpretazione.
d.m. 1444/1968
cessione degli standard urbanistici ex DM 1444/68, che ne fissa i limiti per garantire a tutta la popolazione la loro dotazione minima
Il riferimento è utilizzato dal Comune per sostenere la necessità di standard urbanistici connessi al mutamento di destinazione d’uso; il TAR ha chiesto specifici chiarimenti, soprattutto sui parcheggi.
SIAD approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 258 del 18/12/2014
coerenza tra piano urbanistico comunale e SIAD approvato con delibera di Consiglio Comunale n.258 del 18/12/2014
Il TAR ha disposto un approfondimento istruttorio sulla coerenza tra la pianificazione urbanistica comunale e il SIAD.
Massime di principio
- Quando la legittimità della qualificazione amministrativa di un’attività come esercitata sine titulo dipende dal regime urbanistico applicabile, il giudice può disporre istruttoria per acquisire il testo delle norme tecniche pertinenti e una relazione amministrativa sulla loro concreta applicabilità.
- In una controversia relativa a un mutamento di destinazione d’uso da industriale a commerciale, assumono rilievo istruttorio la qualificazione urbanisticamente rilevante del mutamento, gli eventuali oneri concessori, gli standard urbanistici e la specifica dotazione di parcheggi.
- La verifica della legittimità di un insediamento commerciale può richiedere il coordinamento tra strumento urbanistico comunale, disciplina degli standard, convenzione urbanistica e strumento di programmazione commerciale vigente.
- La pendenza del procedimento di approvazione di un nuovo strumento urbanistico, potenzialmente favorevole alla compatibilità degli insediamenti esistenti, costituisce un elemento che il giudice può acquisire istruttoriamente prima di definire la controversia sugli atti repressivi o impeditivi dell’attività.
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