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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34099/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo dedotto non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Siracusa deducendo l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p., quindi invocando un controllo di legittimità sulla sussistenza di una causa di proscioglimento immediato. La Corte ha però rilevato che il motivo era formulato per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e dunque non proponibile nel tipo di impugnazione esperito.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La sua omessa applicazione è stata dedotta dal ricorrente come motivo di impugnazione, ma la Corte non è entrata nel merito perché il motivo non era proponibile nel giudizio di legittimità in concreto esperito.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Viene interpretato come norma che limita i motivi di ricorso proponibili; il motivo fondato sull'art. 129 c.p.p. è stato ritenuto non consentito in base a tale disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenze soggette al regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sono proponibili solo i motivi consentiti dalla norma; motivi estranei al perimetro legale di impugnazione determinano l'inammissibilità.
  • La deduzione dell'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è scrutinabile in cassazione quando sia proposta fuori dai casi e nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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