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Sentenza

Sentenza n. 353/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento a) del Decreto del Questore di Prato del -OMISSIS- (Prot.-OMISSIS-), notificato alla ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la sospensione per la durata di giorni 5 (cinque) della SCIA di somministrazione di alimenti e bevande depositata presso il Comune di Prato con la quale l’attività -OMISSIS- di -OMISSIS--OMISSIS- & c. s.a.s. legalmente sedente in Prato, in-OMISSIS-, P.IVA -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-, iscritta nel Repertorio Economico - Amministrativo presso il Registro dell’Imprese della C.C.I.A.A. di Pistoia-Prato al n° REA PO--OMISSIS- è stata autorizzata a svolgere l’attività di “bar con somministrazione di alimenti e bevande, produzione di pasticceria, di panini e cibi cotti dal -OMISSIS-”, Codice ATECO e Codice NACE -OMISSIS-, con contestuale chiusura per giorni 5 (cinque) del predetto esercizio sito in Prato,-OMISSIS- e sospensione di tutte le attività ivi esercitate a qualsiasi titolo a decorrere dal giorno successivo alla notifica del provvedimento; b) di ogni atto preliminare e/o presupposto nonché conseguente, ancorché incognito;

Giustizia amministrativa202400944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Prato di sospensione per cinque giorni della SCIA di somministrazione di alimenti e bevande, con contestuale chiusura temporanea del locale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto questorile adottato ai sensi dell'art. 100 TULPS, con cui è stata disposta per cinque giorni la sospensione della SCIA e la chiusura dell'esercizio. Il provvedimento traeva origine dall'accertamento, durante un servizio di ordine pubblico, della somministrazione di vino e birra a due minorenni, tra cui una ragazza di poco più di quattordici anni, senza verifica dell'età mediante documento di identità e senza adeguati controlli da parte del titolare o del personale. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 100 TULPS, il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo l'insussistenza di un pericolo concreto e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la natura isolata e non particolarmente grave dell'episodio e l'assenza di precedenti analoghi in oltre vent'anni di attività. È stata inoltre dedotta la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in mancanza di specifiche esigenze di urgenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Questura circa la pericolosità per la sicurezza pubblica, valorizzando l'effettiva somministrazione di alcolici a due minorenni e l'assenza di qualsiasi verifica dell'età o controllo sul consumo da parte del titolare e del personale. Tali condotte sono state qualificate come gravemente negligenti e idonee a mettere a rischio la salute dei minori. Il giudice ha richiamato l'obbligo del gestore, quale titolare di una posizione di garanzia, di vigilare sull'operato dei dipendenti e sull'accertamento dell'età dei consumatori. Ha escluso che fosse necessaria la reiterazione dei fatti: la sospensione prevista dall'art. 100 TULPS ha natura cautelare e mira proprio a prevenire il protrarsi o la reiterazione di fenomeni di allarme sociale, non a sanzionare una condotta già reiterata. La somministrazione di alcolici a minori di sedici anni costituisce reato ai sensi dell'art. 689 c.p., mentre la somministrazione a minori di diciotto anni integra illecito amministrativo ai sensi dell'art. 14-ter l. 125/2001; tali circostanze possono essere valutate dall'autorità di pubblica sicurezza come indici sintomatici di pericolosità sociale. È stata ritenuta giustificata anche l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, in ragione dell'urgenza connessa al pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e al rischio di ulteriori conseguenze. La società è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 100 R.D. 773/1931 (TULPS)

    qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata

    La sospensione della licenza o della SCIA può essere adottata con funzione cautelare per prevenire la reiterazione di condotte pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica; non è necessario che i fatti si siano già ripetuti.

  • art. 689 c.p.

    La somministrazione di bevande alcoliche a minori di sedici anni costituisce reato e può essere valorizzata dall'autorità di pubblica sicurezza quale indice sintomatico di pericolosità sociale.

  • art. 14-ter l. 125/2001

    La somministrazione di bevande alcoliche a minori di diciotto anni integra illecito amministrativo e costituisce elemento apprezzabile ai fini dell'adozione della misura cautelare prevista dall'art. 100 TULPS.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando ricorrano esigenze di urgenza collegate a concrete condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Massime di principio

  • La sospensione temporanea di un pubblico esercizio prevista dall'art. 100 TULPS può essere adottata con funzione cautelare per prevenire la reiterazione o il protrarsi di fenomeni di pericolo o allarme sociale; non è necessario che le condotte rilevanti siano già state reiterate.
  • La somministrazione di bevande alcoliche a minori, unitamente all'omessa verifica della loro età e all'assenza di controlli da parte del gestore, può costituire indice sintomatico di pericolosità sociale idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell'esercizio.
  • Il titolare di un pubblico esercizio riveste una posizione di garanzia rispetto alla tutela dei minorenni ed è tenuto a vigilare sull'operato dei dipendenti, assicurando l'accertamento dell'età dei consumatori prima della somministrazione di bevande alcoliche.
  • La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando l'amministrazione motivi l'urgenza sulla base del rischio attuale di reiterazione della somministrazione di alcolici a minori e delle conseguenze per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

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