Sentenza del 29/09/2021 n. 26495 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della CTR che aveva escluso dal calcolo della rendita catastale la torre di sostegno dell'aerogeneratore, sostenendo che la torre, per le sue caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo, costituisce una costruzione rilevante ai fini catastali e quindi va inclusa nella stima diretta. L'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, ritenendo che la mera funzionalità impiantistica non fosse sufficiente a sottrarre la torre dalla determinazione della rendita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la L. n. 208/2015, art. 1, comma 21 esclude dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo indipendentemente dalla loro consistenza fisica o dal fatto di essere infissi al suolo. La Corte ha quindi ritenuto corretto l'accertamento di merito operato dalla CTR, che aveva rilevato come nella fattispecie la torre fosse componente essenziale e funzionale dell'impianto eolico (integrata con rotore e navicella) e pertanto sottratta alla stima catastale. Il ricorso incidentale della contribuente è stato assorbito e le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), art. 1, comma 244
La disposizione richiamava le istruzioni della Circolare dell'Agenzia del Territorio 30 novembre 2012, n. 6/2012, concernente la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare.
Ha richiamato la prassi valutativa precedente sulle unità a destinazione speciale e particolare e ha orientato la stima catastale in base alle istruzioni tecniche esistenti prima della modifica del 2016.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (norma di interpretazione autentica)
Includeva nel computo della rendita catastale le "costruzioni stabili" connesse al suolo anche in via transitoria, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale.
Storicamente aveva ampliato la nozione di elemento computabile nella rendita includendo anche elementi incorporati o imbullonati, risolvendo questioni su pale eoliche e simili.
L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), art. 1, comma 21
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La norma introduce una tecnica per esclusione: definisce cosa compone il bene immobile da stimare e sottrae esplicitamente macchinari, congegni e impianti funzionali al processo produttivo, indipendentemente dalla loro fissità al suolo o dimensione.
Circolare Agenzia delle Entrate 13 giugno 2016, n. 27/E
La Circolare sosteneva che le torri di sostegno degli aerogeneratori, data la solidità, stabilità e consistenza volumetrica, devono essere annoverate tra le "costruzioni" e incluse nella stima diretta per la determinazione della rendita catastale.
L'Amministrazione interpretava la norma facendo prevalere i caratteri strutturali della torre e la sua immobilizzazione al suolo, ritenendola parte immobiliare soggetta a rendita; la Corte tuttavia ha ritenuto che tale criterio non sia decisivo rispetto alla strumentalità al processo produttivo.
Circolare Agenzia del Territorio 30 novembre 2012, n. 6/2012
Istruzioni tecniche per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare.
Forniva criteri tecnico-estimativi previgenti alla riforma 2016 e è stata richiamata dalla normativa del 2015 come quadro di riferimento prima della nuova esclusione degli impianti funzionali.
Massime di principio
- La qualificazione come 'macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo' prevista dalla L. n. 208/2015, art. 1, comma 21 prescinde dalla consistenza fisica e dal grado di infissione al suolo: l'elemento decisivo è la strumentalità rispetto al processo produttivo.
- Per componenti di impianti (es. torri eoliche) occorre valutare se svolgono una funzione essenziale e attiva nella produzione (contrasto della forza del vento, integrazione con rotore e navicella): se sì, sono escluse dalla stima catastale; se no e restano mero supporto statico, possono essere considerate costruzioni ai fini della rendita.
- La distinzione è sostanzialmente di natura fattuale: spetta al giudice di merito accertare la funzionalità produttiva del singolo elemento; la Corte di Cassazione verifica la congruità logico-giuridica di tale accertamento ma non lo riesamina in sede di legittimità se immune da vizi.
- La presenza di caratteristiche costruttive (solidità, accessibilità interna, fondazioni) non è di per sé dirimente; il criterio prevalente è se l'elemento aumenta l'utilità del fabbricato in senso autonomo o se è strumentale al processo produttivo cui il bene è destinato.
- Se un elemento è privo di utilità al di fuori del processo produttivo e verrebbe rimosso una volta cessata l'attività, questo è indice rilevante della sua natura impiantistica e della sua esclusione dalla stima catastale.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria sono rilevanti ai fini interpretativi, ma non possono imporre una valutazione che contrasti con la ratio normativa della L. n. 208/2015: la strumentalità produttiva è il criterio guida.
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