Cassazione Civile, Ordinanza n. 25034/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I lavoratori chiedevano il pagamento dei tempi di vestizione e svestizione della divisa (c.d. tempo tuta) e, secondo quanto riportato nel ricorso, anche del tempo necessario al cambio camice prima dell'inizio e dopo ogni turno. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che i regolamenti aziendali precedenti e il CCNL sopravvenuto riconoscessero tali tempi solo a specifiche categorie del personale sanitario in turno o addetto alla sala operatoria, e non anche ai ricorrenti, autisti di ambulanze 118. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che fosse stato erroneamente escluso l'obbligo di indossare indumenti di lavoro compatibili con una struttura ospedaliera, nonostante le mansioni di assistenza come soccorritori non contestate; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla specifica domanda relativa alla retribuzione del tempo per il cambio camice, ritenuta assorbita indebitamente nella continuità assistenziale; 3) violazione della disciplina europea sull'orario di lavoro, del d.lgs. n. 66/2003 e del CCNL comparto sanità, sostenendo che il tempo di vestizione e svestizione deve essere retribuito perché imposto da esigenze di sicurezza e igiene e ricompreso nell'orario di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi. Ha ribadito che il tempo di vestizione e svestizione, così come il tempo di passaggio consegne, integra orario di lavoro retribuibile quando, in concreto, non sia già compreso nei tempi di lavoro computati dal datore. Ha chiarito che non conta l'assetto astratto degli obblighi o la possibilità teorica di effettuare tali operazioni all'interno del turno, ma l'accertamento in concreto di come l'orario sia stato organizzato e se quei tempi siano stati effettivamente inclusi e remunerati. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione perché compia gli accertamenti necessari sulla concreta inclusione o meno dei tempi tuta nell'orario di lavoro e proceda alla conseguente liquidazione.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro della doglianza sulla valutazione dei fatti e delle allegazioni, ma il suo rilievo è stato superato dall'accoglimento del terzo motivo e dalla necessità di un accertamento in concreto sull'orario di lavoro.
art. 112 c.p.c.
Invocato per denunciare l'omessa pronuncia sulla domanda relativa al pagamento del cambio camice; la censura è stata assorbita dall'accoglimento del ricorso sulla questione del tempo tuta.
direttiva CEE 23/11/1993 n. 93/104
Richiamata quale fonte europea sull'organizzazione dell'orario di lavoro, per sostenere che i tempi di vestizione e svestizione rientrano nell'orario di lavoro.
d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66
Interpretato nel senso che l'orario di lavoro comprende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o funzioni.
CCNL Comparto sanità 10/4/1999, art. 26
Richiamato dai ricorrenti come parametro collettivo, ma la Corte ha valorizzato soprattutto la giurisprudenza in materia e l'accertamento concreto dell'effettiva collocazione dei tempi tuta nell'orario.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma processuale indicata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per denunciare il contrasto con l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
Massime di principio
- I tempi di vestizione e svestizione della divisa costituiscono tempo di lavoro retribuibile quando l'obbligo di indossare indumenti specifici sia imposto da esigenze di sicurezza, igiene o da un vincolo eterodiretto del datore di lavoro.
- La qualificazione dei tempi tuta non dipende in astratto dalla categoria del personale, dal fatto che il lavoro sia a turni o dal luogo di svolgimento della prestazione, ma dall'accertamento concreto se tali tempi siano stati compresi nell'orario di lavoro effettivamente computato.
- Anche il tempo di passaggio consegne, in ambito sanitario, integra orario di lavoro perché funzionale alla presa in carico del paziente e alla continuità assistenziale.
- Non è legittimo un sistema di rilevazione dell'orario che escluda dal computo i tempi tuta o di passaggio consegne, ove tali attività facciano parte della prestazione richiesta.
- Una volta accertato che i tempi di vestizione/svestizione rientrano nella prestazione subordinata, il giudice deve verificare se essi siano stati già remunerati nell'orario registrato; in caso contrario, devono essere liquidati con criteri adeguati al caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24991/2025 del 11/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25006/2025 del 11/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25008/2025 del 11/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25009/2025 del 11/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25010/2025 del 11/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25013/2025 del 11/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →