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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 10538 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Accertamento - Avviso di Accertamento IRPEF, IVA, IRAP - Inammissibilità dell'avversa costituzione in giudizio da parte dell'Ufficio, essendo il relativo atto sottoscritto da persona all'uopo delegata dal direttore provinciale, ma non essendoci prova della delega - Mancata preventiva instaurazione del contraddittorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione precedente tramite un appello sottoscritto dal Capo Team Assistenza Legale e dal Capo Ufficio Legale, indicati come delegati dal Direttore Provinciale. La contribuente ha contestato la legittimazione dei sottoscrittori, rilevando che la delega non era stata allegata né dimostrata documentalmente. Inoltre, è stata contestata la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo prima dell'accertamento. La CTR ha distinto tra IRPEF e IRAP, tributi soggetti alla sola normativa nazionale, e IVA, materia direttamente regolata anche dal diritto dell'Unione europea.

La decisione

La CTR di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate perché l'Ufficio, nonostante la specifica contestazione, non ha fornito la prova documentale dell'esistenza e della validità della delega conferita ai sottoscrittori dell'appello. Il giudice tributario non era tenuto ad acquisire d'ufficio tale prova né a supplire all'inerzia della parte onerata. Quanto al contraddittorio preventivo, la sentenza ha ritenuto che per IRPEF e IRAP non sussistesse, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; per l'IVA, invece, l'accertamento è stato ritenuto illegittimo per mancata instaurazione del contraddittorio, poiché la contribuente aveva indicato nell'impugnazione le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa.

Norme richiamate

  • Normativa nazionale in materia di IRPEF e IRAP

    Per gli accertamenti riguardanti tributi disciplinati esclusivamente dal diritto nazionale, non è stato riconosciuto un obbligo generale di preventiva instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.

  • Diritto dell'Unione europea in materia di IVA

    Poiché l'IVA rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, il contribuente deve essere posto in condizione di partecipare preventivamente al procedimento. La violazione del contraddittorio può comportare l'illegittimità dell'atto quando il contribuente dimostri concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere.

  • Regole processuali sulla rappresentanza e sulla delega dell'Ufficio

    Quando l'atto processuale è sottoscritto da un funzionario diverso dal direttore competente, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza e la validità della delega, soprattutto se la controparte la contesta specificamente. Il semplice richiamo alla delega nell'atto non è sufficiente.

Massime di principio

  • Se la controparte contesta specificamente la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'atto, l'Amministrazione deve produrre la delega o fornire una prova documentale equivalente; il giudice non è tenuto a ricercarla d'ufficio.
  • La mancata prova della delega del sottoscrittore può determinare l'inammissibilità dell'appello o dell'atto processuale, anche se la delega è genericamente richiamata nel testo.
  • L'obbligo di contraddittorio preventivo non opera necessariamente allo stesso modo per tutti i tributi: occorre distinguere tra tributi di matrice esclusivamente nazionale e tributi soggetti anche al diritto dell'Unione europea.
  • In materia IVA, la violazione del contraddittorio preventivo è rilevante soprattutto quando il contribuente dimostra quali argomenti, documenti o chiarimenti avrebbe potuto presentare prima dell'emissione dell'atto.
  • Il contribuente che eccepisce la violazione del contraddittorio dovrebbe indicare concretamente le difese potenzialmente utili, non limitandosi a una contestazione astratta della mancata partecipazione procedimentale.

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