Cassazione Civile, Ordinanza n. 05271/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione spese per sponsorizzazioni ritenute non adeguatamente provate e, comunque, non inerenti o antieconomiche. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che le sponsorizzazioni fossero inerenti all'attività imprenditoriale sotto il profilo qualitativo e quantitativo e che la scelta delle modalità di sponsorizzazione rientrasse nell'autonomia imprenditoriale. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso: la contestazione dell'effettività delle spese, che sarebbe rimasta priva di adeguato supporto probatorio e non sarebbe stata esaminata dal giudice d'appello. L'Ufficio ha sostenuto che la CTR si era limitata a valutare l'inerenza e la sproporzione dei costi, senza affrontare il profilo, autonomo e decisivo, della prova dell'effettivo sostenimento delle spese e dello svolgimento delle attività sponsorizzate, onere che gravava sul contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha escluso che ricorresse una inammissibilità per doppia conforme, poiché la sentenza di primo grado si era espressamente pronunciata sull'effettività della spesa, mentre quella di appello aveva omesso di esaminare tale profilo e si era soffermata solo sull'inerenza qualitativa e quantitativa delle sponsorizzazioni. Nel merito del ricorso ha affermato che la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla contestazione relativa alla mancata dimostrazione delle spese dedotte a titolo di sponsorizzazione, nonostante l'onere probatorio gravasse sul contribuente. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto ammissibile perché il fatto dell'effettività delle spese non era stato esaminato dal giudice d'appello.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., il motivo è ammissibile quando la parte deduca l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non valutato dal giudice di appello.
- Non ricorre la preclusione della c.d. doppia conforme quando il giudice d'appello ometta di pronunciare su un profilo di fatto espressamente esaminato dal giudice di primo grado; in tal caso la divergenza delle ragioni di fatto esclude l'inammissibilità del motivo.
- Ai fini della deducibilità di costi di sponsorizzazione, non basta la sola documentazione contabile o fatturale se l'Amministrazione contesta specificamente l'effettività della spesa e lo svolgimento dell'attività sponsorizzata; il relativo onere probatorio incombe sul contribuente.
- Il giudice di merito deve esaminare autonomamente sia il profilo dell'inerenza del costo sia quello della sua effettiva esistenza, quando entrambi siano stati specificamente contestati dall'Ufficio.
Come è indicizzato
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