Sentenza n. 1057/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sospensione dell’attività ricreativa all’aperto, con ordine di rimozione della piscina e delle attrezzature collocate sotto un elettrodotto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza comunale adottata per la mancanza dei requisiti di sicurezza e di incolumità pubblica, derivante dalla presenza di un elettrodotto sovrastante una struttura ricreativa all’aperto con piscine, giochi gonfiabili e lettini. In via preliminare, il TAR ha chiarito che l’ordinanza riguardava soltanto le attività esterne, non l’intera struttura al coperto, poiché il dispositivo e la motivazione richiamavano le sole piscine, i giochi gonfiabili e i lettini da mare. La ricorrente ha dedotto: a) incompetenza dell’Area Vigilanza e della Polizia Locale, sostenendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dall’Ufficio Tecnico oppure dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 117 d.lgs. 81/2008 e del d.m. 29 maggio 2008, ritenendo tali disposizioni non applicabili a un’attività non edilizia e lamentando l’omessa determinazione concreta della fascia di rispetto dell’elettrodotto; c) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, mancanza di parametri scientifici e vizi del procedimento. La società ha inoltre invocato la pregressa agibilità della struttura e il consolidamento dell’autorizzazione, prospettando un affidamento sulla legittimità dell’attività.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla portata dell’ordinanza, ha escluso la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, interpretando l’atto come riferito alle sole attività esterne sottostanti i conduttori dell’elettrodotto. Ha respinto la censura di incompetenza, ritenendo che la sospensione dell’attività e la rimozione della piscina rientrassero nell’attività gestionale dirigenziale ai sensi dell’art. 107, comma 3, TUEL. Gli artt. 50 e 54 TUEL attribuiscono al Sindaco il potere extra ordinem soltanto in presenza di situazioni eccezionali, imprevedibili e non fronteggiabili con gli strumenti ordinari; nel caso concreto il pericolo era cronico e prevedibile e poteva quindi essere gestito mediante un provvedimento ordinario del dirigente. La competenza della Polizia Locale è stata ritenuta compatibile con la natura anche edilizia del provvedimento, poiché l’ordine riguardava la rimozione di una piscina non autorizzata e non autorizzabile, collocata nella fascia di rispetto dell’elettrodotto. Il TAR ha respinto anche la censura relativa ai riferimenti normativi, affermando che l’erronea o incompleta indicazione delle norme applicabili non determina di per sé l’illegittimità dell’atto, potendo costituire una mera irregolarità; il giudice può individuare la corretta disciplina applicabile in base al principio iura novit curia. Nel merito, la necessità di tutelare utenti e lavoratori risultava dalla mancata osservanza della fascia di rispetto prevista dal d.m. 29 maggio 2008 e dalla documentazione tecnica del gestore della linea elettrica. Il richiamo per relationem alla diffida di E-Distribuzione è stato ritenuto sufficiente a integrare la motivazione tecnica. Il Collegio ha inoltre escluso un legittimo affidamento tutelabile, poiché il Comune era intervenuto a seguito della segnalazione del gestore che aveva evidenziato l’incompatibilità delle strutture con l’elettrodotto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 107, comma 3, d.lgs. 267/2000
attribuisce alla dirigenza tutti i provvedimenti di carattere gestionale che esulano dalle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo
La sospensione ordinaria di un’attività per ragioni di sicurezza, accompagnata dalla rimozione di una struttura non autorizzata, rientra nella competenza gestionale dirigenziale.
art. 50 d.lgs. 267/2000
il Sindaco compete il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti ... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica
Il potere sindacale extra ordinem presuppone situazioni eccezionali e imprevedibili non fronteggiabili con i normali strumenti ordinamentali.
art. 54 d.lgs. 267/2000
gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana
Anche in materia di incolumità pubblica il potere straordinario del Sindaco non opera quando il pericolo è cronico, prevedibile e gestibile con provvedimenti ordinari.
artt. 83 e 117 d.lgs. 81/2008
vietano l’esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette a meno che non vengano adottate idonee precauzioni
Le disposizioni sono richiamate quale parametro di tutela della sicurezza dei lavoratori e delle persone esposte alla presenza dell’elettrodotto.
d.m. 29 maggio 2008
approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
La fascia di rispetto e l’obiettivo di qualità individuati dal decreto costituiscono il riferimento tecnico per valutare la sicurezza delle strutture collocate sotto o in prossimità dei conduttori.
legge 22 febbraio 2001, n. 36
È richiamata quale disciplina quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Massime di principio
- La sospensione ordinaria di un’attività economica per la violazione di prescrizioni di sicurezza e l’ordine di rimozione di una struttura non autorizzata rientrano nella competenza gestionale dei dirigenti comunali, ai sensi dell’art. 107 TUEL, quando non ricorrono i presupposti eccezionali per l’esercizio dei poteri contingibili e urgenti del Sindaco.
- Il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente presuppone una situazione eccezionale, imprevedibile e concreta, non fronteggiabile mediante gli strumenti ordinari; un pericolo cronico e prevedibile deve essere gestito attraverso i poteri amministrativi tipici e ordinari.
- L’erronea o incompleta indicazione delle norme giuridiche poste a fondamento di un provvedimento amministrativo non determina di per sé l’illegittimità dell’atto, quando la fattispecie concreta, la finalità perseguita e il potere esercitato risultino chiaramente individuabili; il giudice può applicare la disciplina pertinente in virtù del principio iura novit curia.
- Il richiamo per relationem a una diffida o relazione tecnica proveniente dal gestore dell’infrastruttura elettrica può integrare la motivazione tecnica di un provvedimento di sospensione, purché l’atto richiamato individui concretamente il pericolo e le ragioni della violazione delle fasce di rispetto.
- La pregressa agibilità o il precedente assenso amministrativo non fondano un legittimo affidamento tutelabile quando l’amministrazione intervenga per fronteggiare una situazione di pericolo e la non compatibilità delle strutture con la normativa di sicurezza sia stata segnalata dal gestore dell’elettrodotto.
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