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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15445/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica dei redditi dichiarati per l'anno 2003, l'Ufficio rilevava uno scostamento tra i ricavi contabilizzati e quelli desumibili dallo studio di settore TG61B, relativo agli intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta. Dopo il contraddittorio senza esito, veniva notificato un avviso di accertamento ai fini Irpef, Irap e Iva per maggiori ricavi. Il contribuente sosteneva che le somme contestate non derivassero dall'attività di agente di commercio, ma dal ruolo di consigliere delegato di una società che gli avrebbe corrisposto compensi diversi. La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR accoglieva l'appello dell'Ufficio valorizzando una pluralità di elementi documentali e indiziari (verbale assembleare, lettera societaria con riferimento a mandato di agenzia, fatture emesse, partita IVA, dichiarazioni fiscali, modello studio di settore, mancata disdetta del mandato, ecc.). In Cassazione il contribuente articolava tre motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la CTR valutato che gli studi di settore sono meri indizi e non bastano da soli; 2) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e 62-bis e 62-sexies d.l. 331/1993, per avere la CTR fondato l'accertamento sugli studi di settore senza presunzioni gravi, precise e concordanti ulteriori; 3) insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR spiegato adeguatamente il dissenso dalle tesi difensive e dai documenti del contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la CTR non si era limitata al mero scostamento dagli studi di settore, ma aveva fondato la decisione su un complesso di elementi documentali e istruttori idonei a sostenere la presunzione di maggiori ricavi e a giustificare l'onere della prova contraria a carico del contribuente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché diretto in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito e non una censura del solo "minimo costituzionale" della motivazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi completamente l'esame di una censura; non è configurabile se il giudice d'appello abbia comunque affrontato la questione sostanziale decisa.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Serve a censurare nullità processuali, tra cui l'omessa pronuncia, nei limiti sopra indicati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare violazione di legge, ma non di ottenere una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale, non essendo più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà motivazionale salvo anomalia radicale.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Legittima l'accertamento induttivo/standardizzato quando sorretto da presunzioni e dal contraddittorio con il contribuente.

  • art. 62-bis d.l. n. 331 del 1993

    Norma richiamata in tema di studi di settore e accertamento standardizzato.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993

    Consente l'utilizzo degli studi di settore come strumento di accertamento, purché integrato dal contraddittorio e da elementi concreti del caso specifico.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca, è apparente, perplessa o incomprensibile, secondo il parametro del minimo costituzionale.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012

    Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.

  • L. n. 134 del 2012

    Legge di conversione della riforma che ha inciso sul sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di accertamento standardizzato mediante studi di settore, il contraddittorio preventivo con il contribuente è elemento essenziale del procedimento e l'atto impositivo non può fondarsi sul solo scostamento dai parametri statistici.
  • Lo scostamento dagli studi di settore può integrare una presunzione grave, precisa e concordante solo se il dato statistico sia corroborato da ulteriori elementi concreti riferiti alla specifica realtà economica del contribuente.
  • Una volta che l'Ufficio e il giudice di merito abbiano valorizzato un insieme di indizi e documenti coerenti, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria sull'inapplicabilità dello standard o sulla giustificazione dello scostamento.
  • Il motivo di ricorso per omessa pronuncia non è ammissibile quando la censura sia stata comunque esaminata dal giudice di merito, sia pure con esito sfavorevole alla parte.
  • Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie che determinano la violazione del minimo costituzionale della motivazione; non è consentita una richiesta di nuova valutazione del merito sotto forma di insufficienza motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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