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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11845/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'INPS nei confronti di una azienda agricola, condannata in appello al pagamento di differenze contributive pari a euro 27.281,51. La somma era stata calcolata sull'erronea individuazione della retribuzione-parametro da assumere a base dei contributi dovuti, ritenuta inferiore rispetto a quella prevista dal contratto collettivo provinciale applicabile ratione temporis. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1185 e 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione dei contributi dovesse decorrere dalla scadenza del termine per le denunce mensili e non dal termine di pagamento, trattandosi non di omesso pagamento di contributi denunciati, ma di successivo ricalcolo dell'imponibile contributivo da parte dell'INPS; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che dal computo delle differenze avrebbero dovuto essere escluse le retribuzioni di lavoratori non sottoposti a verifica; con il terzo e il quarto motivo ha riproposto tali censure anche sotto il profilo della violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e dell'art. 6, commi 9 e 10, d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando il principio secondo cui, per i contributi dovuti sui lavoratori agricoli, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento e non dalla presentazione delle denunce periodiche, poiché prima della scadenza l'INPS non può esigere il credito e quindi non può iniziare a decorrere la prescrizione ex art. 2935 c.c. Ha inoltre chiarito che tale regola vale anche quando le differenze contributive derivino da un ricalcolo della base imponibile e non da un mero omesso versamento di contributi dichiarati. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo per difetto di specificità, perché il ricorso non indicava in modo adeguato quali lavoratori fossero asseritamente estranei alla verifica né a quali posizioni si riferissero le denunce mensili richiamate. Nessuna pronuncia sulle spese, per la mancata attività difensiva dell'INPS oltre il deposito della procura. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1185 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne accoglie la lettura; la decorrenza della prescrizione dei contributi viene ancorata non al momento delle denunce, bensì al termine legale di esigibilità del credito contributivo.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi agricoli ciò coincide con la scadenza del termine per il pagamento, non con la presentazione delle denunce periodiche.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato come parametro di censura, ma i motivi sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità e non per una diversa ricostruzione del quadro probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato unitamente all'art. 115 c.p.c.; la Corte non entra nel merito per carenza di specificità delle deduzioni.

  • art. 6, commi 9 e 10, d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989

    Norma richiamata nei motivi aggiunti, ma le censure sono dichiarate inammissibili per mancata specificazione dei fatti e dei lavoratori interessati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il riservato deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di contributi previdenziali dovuti per lavoratori agricoli, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale per il pagamento della contribuzione e non dalla presentazione delle denunce periodiche da parte del datore di lavoro.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. rileva il momento in cui l'ente previdenziale può esigere il credito; se l'azione non è ancora esercitabile, la prescrizione non può iniziare a decorrere.
  • La medesima regola sulla decorrenza della prescrizione opera anche quando la pretesa contributiva derivi da un ricalcolo della base imponibile già denunciata e pagata, e non soltanto da un omesso versamento di contributi originariamente dichiarati.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure che denunciano omesso esame di fatti decisivi o violazione di norme processuali devono essere specifiche e autosufficienti, indicando con precisione i fatti, i soggetti e gli atti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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