Corte di giustizia, Sentenza C-291/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017. — Schweppes SA contro Red Paralela SL e Red Paralela BCN SL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 8 de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 7, paragrafo 1 – Esaurimento del diritto conferito dal marchio – Marchi paralleli – Cessione dei marchi per una parte del territorio dello Spazio economico europeo (SEE) – Strategia commerciale che rafforza deliberatamente l’immagine di un marchio globale e unico in seguito alla cessione – Titolari indipendenti ma che intrattengono intensi rapporti commerciali ed economici. — Causa C-291/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta un caso di marchi paralleli "Schweppes" frazionati tra diversi titolari nel SEE dopo una cessione territoriale. Stabilisce che il titolare non può opporsi alle importazioni parallele se, nonostante la cessione, egli o il cessionario hanno mantenuto un’immagine unitaria e confusoria del marchio, oppure se tra i titolari esistono collegamenti economici sostanziali che consentono un controllo congiunto del marchio. La pronuncia chiarisce così i limiti dell’esaurimento del diritto di marchio nei casi di marchi originariamente comuni poi territorialmente divisi.
Esaurimento del diritto di marchio e importazioni parallele di prodotti recanti marchi nazionali identici dopo la cessione territoriale di parte dei marchi paralleli nel SEE
La questione giuridica
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, letto alla luce dell’articolo 36 TFUE, osti all’opposizione del titolare di un marchio nazionale all’importazione in uno Stato membro di prodotti identici recanti il medesimo marchio provenienti da un altro Stato membro, quando: a) dopo la cessione territoriale di parte dei marchi paralleli, il titolare abbia rafforzato un’immagine di marchio globale e unica associata ai prodotti; b) i titolari nei diversi Stati membri abbiano mantenuto un’immagine coordinata tale da ingenerare confusione sull’origine commerciale; c) il titolare abbia acconsentito all’importazione in altri Stati membri; d) tra i titolari esistano intensi rapporti commerciali ed economici pur senza stretta dipendenza, eventualmente con strategia di marchio coordinata.
Principio di diritto
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, interpretato alla luce dell’articolo 36 TFUE, osta a che il titolare di un marchio nazionale si opponga all’importazione di prodotti identici recanti il medesimo marchio provenienti da un altro Stato membro, quando, dopo la cessione territoriale di parte dei marchi paralleli, il titolare abbia continuato, da solo o in coordinamento con il cessionario, a rafforzare deliberatamente l’immagine di un marchio unico e globale creando o accentuando confusione sull’origine commerciale, oppure quando tra i titolari esistano collegamenti economici tali da consentire un controllo congiunto sull’uso del marchio e sulla qualità dei prodotti. In tali casi il prodotto si considera immesso in commercio con il consenso del titolare nello Stato di importazione, sicché non può operare il divieto di importazione parallela.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 36 TFUE
- Direttiva 2008/95/CE
- Direttiva (UE) 2015/2436
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2008/95/CE
- Articolo 15, paragrafo 1, direttiva (UE) 2015/2436
Esaurimento del diritto di marchio e marchi paralleli "Schweppes"
La Corte di giustizia decide in sede di rinvio pregiudiziale proposto dallo Juzgado de lo Mercantil n. 8 de Barcelona in una controversia tra Schweppes SA e Red Paralela in materia di importazione parallela di bottiglie di acqua tonica recanti il marchio Schweppes provenienti dal Regno Unito. La questione centrale riguarda l’esaurimento del diritto di marchio quando, a seguito di una cessione territoriale di parte dei marchi paralleli nel SEE, i marchi restano formalmente distinti ma commercialmente collegati.
Fatti e procedimento principale
Il segno "Schweppes" è noto a livello mondiale e registrato come marchio nazionale, in forma denominativa e figurativa, in diversi Stati membri e nello SEE. In origine tutti i marchi paralleli erano detenuti da Cadbury Schweppes; nel 1999 una parte, compresi i marchi del Regno Unito, fu ceduta alla Coca-Cola, mentre l’altra parte, compresi i marchi spagnoli, rimase nel gruppo poi confluito in Schweppes International Ltd.
Nel procedimento principale Schweppes SA, licenziataria esclusiva dei marchi spagnoli, agisce per contraffazione contro Red Paralela, che ha importato in Spagna prodotti "Schweppes" provenienti dal Regno Unito. La difesa si fonda sull’esaurimento del diritto di marchio e sull’esistenza di collegamenti economici e di un consenso tacito tra i titolari dei marchi nei diversi Stati membri.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede in sostanza se il titolare di un marchio nazionale possa vietare l’importazione di prodotti identici recanti il medesimo marchio quando:
- abbia rafforzato un’immagine di marchio globale associata allo Stato di origine dei prodotti;
- abbia coordinato la strategia di marchio con il titolare dell’altro territorio;
- il consumatore sia indotto in confusione sull’origine commerciale;
- sussistano intensi rapporti commerciali ed economici tra i titolari;
- vi sia stato consenso espresso o tacito all’importazione in altri Stati membri.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, che prevede l’esaurimento del diritto di marchio per i prodotti immessi in commercio nell’Unione dal titolare o con il suo consenso. Ricorda anche l’articolo 36 TFUE, richiamato dal giudice nazionale, e osserva che la direttiva 2015/2436, successiva, corrisponde sostanzialmente alla disciplina dell’articolo 7, ma non si applica ratione temporis alla controversia.
Ricevibilità del rinvio
La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità. Ribadisce che spetta al giudice nazionale valutare i fatti e la rilevanza delle questioni, mentre la Corte deve limitarsi all’interpretazione del diritto dell’Unione sulla base del quadro fattuale descritto dal giudice del rinvio. Le questioni non sono ipotetiche né prive di rapporto con la controversia, e il fatto che la giurisprudenza sia consolidata non impedisce un nuovo rinvio.
Ragionamento della Corte sull’esaurimento
La Corte ricorda che l’articolo 7 della direttiva 2008/95 riproduce e codifica la giurisprudenza sull’esaurimento del marchio, finalizzata a bilanciare tutela del titolare e libera circolazione delle merci. Il marchio deve garantire l’identità di origine del prodotto e la sua funzione essenziale sarebbe compromessa se il titolare non potesse opporsi all’importazione di prodotti identici provenienti da un terzo non legato economicamente al titolare.
La Corte precisa però che il frazionamento originario del marchio tra diversi titolari non impedisce l’esaurimento se, dopo la cessione, ciascun marchio continua ad adempiere indipendentemente la propria funzione nel rispettivo territorio. Diversamente, se il titolare, da solo o insieme al cessionario, continua a rafforzare deliberatamente l’apparenza di un marchio unico e globale, creando o intensificando confusione nel pubblico, egli compromette o snatura la funzione essenziale del marchio e non può invocarla per vietare le importazioni.
Collegamenti economici tra i titolari e consenso all’immissione in commercio
La Corte chiarisce poi che il concetto di "collegamento economico" non è solo formale e non si limita alle ipotesi classiche di gruppo societario, licenza o concessione esclusiva. Esso può sussistere anche quando, dopo il frazionamento territoriale, i titolari coordinano le loro politiche commerciali o si accordano per controllare congiuntamente l’uso del marchio, potendo così determinare direttamente o indirettamente i prodotti contrassegnati e controllarne la qualità.
In tali circostanze, l’immissione in commercio nello Stato di esportazione deve essere considerata avvenuta con il consenso del titolare nello Stato di importazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1. La Corte aggiunge che non è necessario dimostrare una dipendenza formale tra i titolari né un controllo effettivamente esercitato sulla qualità; basta la possibilità di un controllo congiunto. L’onere della prova grava sull’operatore che invoca l’esaurimento, ma in presenza di frazionamento volontario e difficoltà probatorie può essere assolto mediante un complesso di indizi precisi e concordanti.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, letto alla luce dell’articolo 36 TFUE, osta all’opposizione del titolare del marchio all’importazione di prodotti identici recanti il medesimo segno provenienti da un altro Stato membro quando, dopo la cessione territoriale:
- il titolare abbia continuato, da solo o coordinato con il cessionario, a rafforzare l’immagine di un marchio unico e globale creando confusione sull’origine commerciale; oppure
- sussistano collegamenti economici tra i titolari tali da consentire un controllo congiunto sull’uso del marchio e sulla qualità dei prodotti.
La causa viene quindi risolta nel senso di limitare la possibilità di bloccare le importazioni parallele quando il frazionamento del marchio non corrisponde a una reale autonomia economica e funzionale dei segni nei diversi territori.
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