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Sentenza

Sentenza n. 2135/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 731/2024, depositata in data 11/11/2024

Giustizia amministrativa202503421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 731/2024, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la carta docente, o altro beneficio equipollente, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per l'importo di euro 500,00 annui. L'azione non comprendeva le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, poiché distratte in favore dei difensori e non azionate nel presente giudizio. Nel corso del processo la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva accreditato il beneficio, determinando la piena soddisfazione della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il Ministero ha dato esecuzione al giudicato durante il processo mediante l'accreditamento del beneficio riconosciuto alla ricorrente. Il giudice ha precisato che l'ottemperanza non riguardava le spese di lite della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio. Poiché l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nelle more del processo, con piena soddisfazione della pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese del processo possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, anche se la controversia diviene improcedibile per soddisfazione sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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