Cassazione Penale, Sentenza n. 13880/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Salerno (21/11/2025) sostenendo, in primo luogo, che la querela presentata dalla parte offesa sarebbe stata tardiva perché il termine di tre mesi decorrente dal protesto degli assegni (9 dicembre 2009) si sarebbe già esaurito prima della querela del 10/13 aprile 2010; in secondo luogo chiedeva l'annullamento per carenza dell'elemento soggettivo (assenza di concorso e di dolo in capo al Rutella), deducendo la sua estraneità e la mera utilizzazione come soggetto solvibile. Il ricorso era stato proposto dopo che la Corte di Cassazione aveva già annullato con rinvio una precedente sentenza per consentire verifiche sulla tempestività della querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il rinvio disposto in precedenza riguardava specificamente l'accertamento della tempestività della querela e che la Corte di appello di Salerno, nel giudizio di rinvio, ha correttamente ritenuto la querela tempestiva alla luce delle dichiarazioni della parte offesa sulle trattative intervenute (richiesta di soprassedere e concessione di 60 giorni per pagare o restituire gli orologi), ritenendo quindi parziale il rilievo del solo protesto. Quanto al secondo motivo (mancanza dell'elemento psicologico e contestazione del concorso), la Corte ha ritenuto la questione preclusa perché non era stata dedotta nel gravame che aveva originato l'annullamento e quindi non poteva essere riesaminata in sede di rinvio. Conseguentemente è stata confermata la declaratoria di prescrizione del reato (e la conferma delle statuizioni civili), dichiarato inammissibile il ricorso e condannato Rutella alle spese processuali, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la contestazione del concorso di persone nel reato; utilizzato per ricondurre la fattispecie alla partecipazione in concorso, ma la questione del concorso è stata ritenuta preclusa in sede di rinvio.
art. 646 cod. pen.
Norma che punisce l'appropriazione indebita: la Corte ha ritenuto che i fatti integri-no l'appropriazione indebita (interversio possessionis per la mancata restituzione degli orologi) piuttosto che la truffa originariamente contestata.
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa: citata come contestazione originaria poi riqualificata in appropriazione indebita; la Corte ha confermato la riqualificazione operata in primo grado.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata la regola secondo cui le cause di non punibilità indicate non sono alternativamente neutrali: ove risulti sussistente una di esse (es. mancanza di querela), non è necessaria la verifica di altre cause; inoltre, se più cause coesistono, il proscioglimento più favorevole al reo prevale.
art. 124 cod. pen.
Invocato dal ricorrente come presunta violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte non ha accolto il rilievo perché la questione della tempestività della querela era stata già oggetto del rinvio e adeguatamente valutata dalla Corte d'appello.
Giurisprudenza sulla decorrenza del termine per la querela (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019 e altri precedenti richiamati)
Principio secondo cui il termine di tre mesi per la querela decorre quando la persona offesa ha conoscenza precisa e certa, basata su elementi seri e concreti, della configurabilità del reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il protesto non fosse l'unico dato rilevante perché le trattative successive potevano ragionevolmente indurre la parte offesa a sperare in una soluzione bonaria e quindi a non considerare conclusa la fattispecie delittuosa.
Massime di principio
- La querela per i reati procedibili a querela decorre quando la persona offesa ha una conoscenza precisa e certa degli elementi oggettivi e soggettivi del reato: il mero protesto di titoli può non essere sufficiente se successivamente si verificano trattative che inducono la parte offesa a ritenere possibile una soluzione bonaria entro un termine concordato.
- Se la Corte di Cassazione annulla con rinvio limitatamente a specifiche questioni, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto stabilito e non può riesaminare liberamente questioni che costituiscono i presupposti del giudicato implicito; questioni non dedotte nel gravame che ha determinato l'annullamento risultano precluse.
- Le cause di non punibilità indicate nel codice di procedura penale non sono in posizione di indifferente alternatività: l'accertamento di una causa esimente o di improcedibilità favorevole al reo può rendere superflua la verifica di altre cause; in caso di contemporanea sussistenza è applicata la soluzione più favorevole all'imputato.
- La prescrizione del reato non impedisce necessariamente la conferma delle statuizioni civili: i profili civili possono essere mantenuti anche quando il processo penale si estingue per prescrizione.
- Chi propone ricorso per Cassazione deve attenersi ai limiti dell'impugnazione: questioni nuove o omissioni del precedente gravame non possono essere sollevate in sede di rinvio quando la decisione di annullamento si fondava su altre premesse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13770/2026 del 16/04/2026
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13774/2026 del 16/04/2026
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13885/2026 del 16/04/2026
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13911/2026 del 16/04/2026
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13917/2026 del 16/04/2026
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13768/2026 del 16/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →