Cassazione Penale, Ordinanza n. 31513/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento si fonda esclusivamente sulla genericità dei motivi di ricorso, senza affrontare il merito della decisione di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in appello, ma l'ordinanza rileva che l'impugnazione era priva di una reale censura e quindi generica. Il ricorso non conteneva una precisa prospettazione delle ragioni di fatto o di diritto da sottoporre al vaglio di legittimità. La Corte richiama il principio per cui il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando essi non consentono una verifica effettiva delle doglianze.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e non contengono una precisa indicazione delle ragioni in fatto o in diritto che si intendono sottoporre al controllo di legittimità.
- La funzione del giudizio di cassazione richiede motivi specifici e criticamente diretti contro la decisione impugnata; un atto privo di reale censura non è idoneo a instaurare validamente il sindacato della Corte.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dal provvedimento.
Come è indicizzato
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