Cassazione Civile, Sentenza n. 19773/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per revocazione l'ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il primo motivo di ricorso per cassazione: deduceva la nullità della sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 647/2014 perché la prima udienza di comparizione in appello, indicata nella copia notificata dell'atto di citazione per il 22-10-2007, sarebbe stata invece anticipata al 05-10-2007 senza che ne fosse stata data comunicazione all'appellato non costituito, con conseguente illegittima dichiarazione di contumacia. Denuncia poi che la Corte aveva erroneamente ritenuto che la citazione fosse per il 23-07-2007 e che fosse stata data comunicazione dell'udienza del 05-10-2007 all'appellato, mentre dal fascicolo d'ufficio risultava che la comunicazione era stata eseguita solo al procuratore degli appellanti e non allo Scozzari.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione di tardività del ricorso per revocazione, ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato per errore di fatto rilevante ai fini della revocazione (contrasto tra la rappresentazione dell'ordinanza impugnata e quanto risultante dagli atti notificati). Ha revocato l'ordinanza n. 28485/2019 nella parte relativa al primo motivo, ha accolto il primo motivo di ricorso per cassazione, dichiarando che l'anticipazione dell'udienza senza comunicazione al non costituito ha determinato una nullità insanabile della decisione della Corte d'appello n. 647/2014 e ha cassato tale sentenza nella parte riguardante il motivo accolto. La causa è rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per il giudizio di merito e per la liquidazione delle spese delle due fasi (decisione sulle spese rimessa al giudice del rinvio).
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma che disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione; applicata per consentire la revisione dell'ordinanza per errore di fatto; applicata nella formulazione previgente alle modifiche del d.lgs. 149/2022 ratione temporis
art. 395 n.4 c.p.c.
Prevede le ipotesi di revocazione per errore di fatto; invocato insieme all'art. 391-bis per giustificare la revocazione dell'ordinanza di cassazione
art. 168-bis c.p.c. (formulazione previgente)
Secondo la giurisprudenza citata e la Corte, la disciplina del differimento dell'udienza (previgente) impone che ogni anticipazione della prima udienza rispetto alla data indicata nell'atto di citazione debba essere comunicata alle parti; la mancata comunicazione all'appellato non costituito rende insanabilmente nullo l'atto e la successiva sentenza
art. 359 c.p.c.
Riferimento alla possibilità di applicare i principi relativi all'udienza di comparizione anche nel giudizio di appello (coordinamento con art. 168-bis)
art. 360 co.1 n.4 c.p.c. e art. 111 Cost.
art. 360 co.1 n.4 c.p.c.; art. 111 Cost.
Norme richiamate nel contesto del motivo di cassazione originario relativo a violazioni di norme processuali e al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che l'anticipazione senza comunicazione violi principi di contraddittorio e diritto di difesa
artt. 83 d.l. 18/2020 e 36 d.l. 23/2020
art. 83 d.l. 18/2020; art. 36 d.l. 23/2020
Norme emergenziali che hanno disposto la sospensione dei termini processuali durante la pandemia; applicate per il conteggio del termine semestrale per la proposizione del ricorso per revocazione
artt. 101, 163, 164, 342, 291 c.p.c.
artt. 101, 163, 164, 342, 291 c.p.c.
Norme processuali richiamate nel ricorso per cassazione originario come presunte violate dalla sentenza della Corte d'appello; la questione centrale però è risultata essere la nullità per anticipazione dell'udienza senza comunicazione
Massime di principio
- L'anticipazione della prima udienza rispetto alla data indicata nell'atto di citazione, se non previamente comunicata o notificata all'appellato non costituito, determina una nullità insanabile degli atti processuali successivi e della sentenza.
- Per valutare la data della citazione prevale la copia dell'atto effettivamente notificata all'interessato; la mera indicazione diversa in copie non attestata nel fascicolo d'ufficio non vale a smentire la data portata a conoscenza della parte.
- La comunicazione dell'anticipazione dell'udienza effettuata soltanto al difensore delle parti contrapposte (o al procuratore degli appellanti) non sostituisce la notificazione/comunicazione all'appellato non costituito e non elimina la nullità se quest'ultimo non è posto in condizione di partecipare alla prima udienza.
- L'errore di fatto rilevante per la revocazione sussiste quando vi è contrasto immediato e oggettivo tra la rappresentazione dei fatti nella decisione e quanto risultante dagli atti processuali notificati; tale errore deve essere essenziale e decisivo per la decisione.
- Nei calcoli dei termini per proporre la revocazione devono essere considerate sospensioni previste da norme emergenziali (es. disposizioni Covid) applicabili ratione temporis.
- La Cassazione, ove ravvisi errori di fatto rilevanti sulla base del fascicolo d'ufficio, può rescindere la propria ordinanza e riesaminare il motivo di cassazione nel giudizio rescissorio, con possibile cassazione e rinvio alla corte territoriale.
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