Sentenza del 21/12/2021 n. 40914 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di atto di pignoramento presso terzi fondato su quarantuno cartelle di pagamento; il ricorrente ha proposto un secondo ricorso (motivi aggiunti) in primo grado e poi appello contestando, tra l'altro, la legittimità delle notificazioni delle cartelle (luogo di notifica e modalità: deposito nella casa comunale anziché raccomandata a.r.), la mancata variazione valida del domicilio fiscale, la nullità delle cartelle per mancata notificazione e la carenza probatoria dell'Amministrazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile il secondo ricorso introdotto in primo grado per difetto di forma (mancata notifica prevista dall'art.24 D.Lgs. 546/1992) e, per conseguenza, ha dichiarato inammissibili per novità i relativi motivi di appello (art.57 D.Lgs. 546/1992). Ha inoltre confermato che la variazione del domicilio fiscale non risultava validamente operata (D.P.R. 600/1973, art.59) e che la notificazione da parte di Equitalia alla residenza anagrafica era corretta. Le censure sulla mancata produzione degli originali delle cartelle sono state escluse per mancanza di interesse in quanto il giudice d'appello aveva dichiarato i motivi inammissibili e le eventuali considerazioni in merito sono state svolte ad abundantiam. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate (€ 4.100,00) e al versamento di eventuale contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24
Richiede la procedura formale (notifica e deposito) per il deposito di motivi aggiunti; la mancata osservanza rende il ricorso per motivi aggiunti inammissibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Impedisce che siano ammesse in appello questioni nuove rispetto a quelle già introdotte; la Corte ha escluso l'ammissibilità dei motivi di appello fondati su atti ritenuti nuovi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 59
Per la dissociazione tra residenza anagrafica e domicilio fiscale è necessaria una formale istanza motivata e il consenso dell'Amministrazione; una dichiarazione IVA non è equipollente all'istanza prevista dall'art.59.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La validità della cartella di pagamento presuppone la corretta notificazione; tuttavia la Corte ha ritenuto in concreto sufficienti gli elementi prodotti dall'Amministrazione a provare la notifica.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Norme sulle modalità di notificazione degli atti esecutivi; la Corte ha ritenuto lecita, nel caso concreto e in assenza di valida variazione del domicilio fiscale, la notificazione operata da Equitalia alla residenza anagrafica con deposito in casa comunale.
art. 140 c.p.c.
Riguarda le modalità di notificazione e le conseguenze dell'assenza del destinatario; sebbene richiamato dal ricorrente, le eccezioni fondate su tale norma inserite tardivamente sono state giudicate nuove e inammissibili.
art. 115 c.p.c.
Principio in tema di prova documentale; la Corte ha ritenuto sufficiente, per provare l'esistenza e il contenuto delle cartelle, la produzione dell'estratto di ruolo e degli atti prodotti dall'Amministrazione.
L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1
Principi di buona fede e tutela dell'affidamento del contribuente possono avere rilievo ma non sostituiscono gli adempimenti formali richiesti per la variazione del domicilio fiscale; quindi non hanno valso a sanare la mancanza di formale istanza/consenso.
L. n. 241 del 1990, art. 20
Richiesto dal ricorrente nel contesto amministrativo, ma la Corte non lo ha ritenuto risolutivo rispetto all'obbligo di seguire le norme specifiche sul domicilio fiscale e sulla notificazione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Fondamenti di doglianza in cassazione (violazione di legge e insufficiente motivazione). La Corte ha dichiarato inammissibili alcune doglianze per difetto di interesse o perché il ricorrente non ha dedotto fatti ma solo questioni di diritto non compatibili con la fattispecie richiesta dall'art.360 n.5.
Sentenza Corte Costituzionale n. 258/2012
Richiamata nel contesto del dibattito sulla notificazione e sull'art.26 D.P.R. 602/1973; la decisione parziale di incostituzionalità non ha mutato l'esito del caso dato il difetto di forma dei motivi aggiunti e la mancata prova di un valido trasferimento del domicilio fiscale.
Massime di principio
- I motivi aggiunti depositati in corso di causa devono rispettare la procedura formale di notifica e deposito ex art.24 D.Lgs. 546/1992; la mancata notifica rende l'atto inammissibile.
- Questioni nuove introdotte in appello sono inammissibili ai sensi dell'art.57 D.Lgs. 546/1992; se il giudice d'appello dichiara un motivo inammissibile, le eventuali considerazioni nel merito sono 'ad abundantiam' e l'attore può mancare di interesse a impugnare quelle considerazioni.
- La variazione del domicilio fiscale richiede una formale istanza e l'accertamento/consenso dell'Amministrazione (D.P.R. 600/1973, art.59); dichiarazioni dichiarative di natura diversa (es. dichiarazioni IVA) non sono automaticamente equipollenti.
- La correttezza della notificazione degli atti tributari va valutata sulla base delle norme specifiche; in assenza di prova di un valido cambiamento del domicilio fiscale, la notificazione alla residenza anagrafica può ritenersi valida, anche se effettuata con deposito presso la casa comunale se previste condizioni proceduralmente corrette.
- In tema probatorio, la produzione dell'estratto di ruolo e degli atti amministrativi può essere ritenuta sufficiente per provare l'esistenza e il contenuto delle cartelle, salvo contestazioni specifiche sull'originale debitamente fondate.
- Chi contesta la validità di una notificazione o l'esistenza di una cartella deve curare l'ordine temporale e procedurale delle proprie difese: introdurre argomentazioni nuove fuori termine o senza la formalità richiesta espone al rigetto per inammissibilità.
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