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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07388/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

Un soggetto, dopo il rigetto della propria istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato comunicatogli dalla Commissione presso la giustizia tributaria di Roma per asserita mancanza della dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale completa, propose ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Il giudice di merito dichiarò inammissibile il ricorso ritenendo che, in caso di rigetto o inammissibilità, l'istanza dovesse essere riproposta al magistrato competente per il giudizio e non impugnata davanti alla Commissione. Il ricorrente per cassazione dedusse la violazione degli artt. 99-139 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il rimedio corretto non fosse la riproposizione al collegio ma l'impugnazione del provvedimento della Commissione. Le amministrazioni resistenti proposero controricorso e ricorso incidentale condizionato con censure su legittimazione attiva, legittimazione passiva, omessa pronuncia, fondatezza nel merito della domanda e spese. La Corte ha invece affrontato in via pregiudiziale il tema del rimedio impugnatorio e della giurisdizione, richiamando l'intervento delle Sezioni Unite, e ha concluso che l'opposizione al diniego/revoca della Commissione nel processo tributario va proposta davanti al giudice ordinario, non essendo esperibile il ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 nel processo tributario.

La decisione

La Corte ha cassato il provvedimento impugnato, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha compensato integralmente le spese di lite, valorizzando la novità della questione. I motivi del ricorso principale e quelli incidentali non sono stati esaminati nel merito, perché la decisione si è definita sulla questione di giurisdizione e sul corretto rimedio esperibile avverso il diniego di patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria.

Norme richiamate

  • artt. 99-139 d.P.R. n. 115 del 2002

    Nel processo tributario, il ricorso ex art. 99 non è il rimedio impugnatorio esperibile contro il provvedimento della Commissione sul patrocinio a spese dello Stato; il sistema va letto alla luce delle sole disposizioni richiamate per la materia tributaria e dell'opposizione ex art. 170.

  • art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002

    Individua le condizioni reddituali che consentono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 78 d.P.R. n. 115 del 2002

    Definisce l'interessato come il soggetto che si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 76.

  • art. 93 d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede, in via generale, la presentazione della domanda all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

  • art. 124 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la disciplina civile della presentazione della domanda al consiglio dell'ordine degli avvocati.

  • art. 126 d.P.R. n. 115 del 2002

    Regola l'ammissione provvisoria e, in materia civile, la riproposizione dell'istanza al magistrato competente in caso di rigetto o inammissibilità.

  • art. 137 d.P.R. n. 115 del 2002

    Per il processo tributario richiama solo le disposizioni della parte III dei titoli I e IV, escludendo l'applicazione delle norme del titolo II, tra cui l'art. 99.

  • art. 138 d.P.R. n. 115 del 2002

    Individua la Commissione del patrocinio a spese dello Stato competente per la materia tributaria.

  • art. 139 d.P.R. n. 115 del 2002

    Per il processo tributario attribuisce alla Commissione funzioni sostitutive e impedisce che il rigetto o l'inammissibilità siano riproposti al magistrato davanti al quale pende il processo o competente per il merito.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    È il rimedio impugnatorio da utilizzare contro il provvedimento di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, da proporre davanti al giudice ordinario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio denunciato nel ricorso principale e nei motivi incidentali per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali in tema di legittimazione ad agire e a contraddire.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulle spese di lite, poi compensate dalla Corte.

  • art. 59, comma 1, l. n. 69 del 2009

    Impone al giudice che dichiara il difetto di giurisdizione di indicare il giudice munito di giurisdizione, se esistente.

  • art. 374, comma 1, c.p.c.

    Consente alla sezione semplice di decidere sulla giurisdizione quando le Sezioni Unite si siano già espresse sulla medesima questione con principi chiari, pur se non sul caso identico.

  • art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011

    Richiamato per l'orientamento secondo cui il diniego di patrocinio emesso dal giudice amministrativo è impugnabile davanti al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il provvedimento della Commissione sul patrocinio a spese dello Stato che rigetti o dichiari inammissibile l'istanza non si impugna con il ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, istituto connotato da stretta inerenza al processo penale, ma con l'opposizione prevista dall'art. 170 del medesimo testo unico, davanti al giudice ordinario.
  • La disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario va ricostruita combinando le disposizioni generali del testo unico con quelle speciali dedicate alla materia tributaria, ma senza estendere al rito tributario rimedi espressamente previsti per altri riti e non richiamati dalla normativa speciale.
  • Il diniego o la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato incidono su diritti soggettivi di rilievo costituzionale, sicché la tutela deve essere assicurata davanti al giudice ordinario quando la legge non attribuisca la controversia a una giurisdizione speciale esclusiva.
  • Quando la questione di giurisdizione sia già stata risolta dalle Sezioni Unite con principi chiaramente orientativi, la sezione semplice può applicarli direttamente senza necessità di nuova rimessione.
  • In presenza di una questione nuova e oggettivamente controversa sulla corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione, le spese possono essere compensate integralmente.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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