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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15902/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di pagamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativo al recupero di un credito d'imposta fruito per gli anni 2011 e 2012 sul consumo di gasolio, agevolazione riservata agli autotrasportatori ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 277/2000. Dopo che la controversia era stata decisa in via definitiva dalla Corte di cassazione con sentenza n. 21376/2020 in senso sfavorevole alla contribuente, la società proponeva ricorso per revocazione deducendo: 1) la mancata percezione dell'esistenza di un precedente giudicato che avrebbe già accertato i presupposti per il beneficio; 2) l'omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, perché la Corte avrebbe qualificato il motivo come mera questione di rito; 3) un errore di fatto sul tema del contraddittorio e della 'prova di resistenza', assumendo che la Corte avesse ritenuto erroneamente applicabile tale prova in materia di accise; 4) in via subordinata, contrasto del limitato perimetro della revocazione ex art. 391-bis c.p.c. con il diritto UE e con la Costituzione, chiedendo la disapplicazione della norma o, in subordine, rinvio pregiudiziale alla CGUE o questione di legittimità costituzionale, per consentire la revocazione anche per contrasto di giudicati di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi. Ha chiarito che l'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato dall'art. 391-bis c.p.c., richiede un errore percettivo evidente e decisivo, desumibile dal solo raffronto tra sentenza e atti interni al giudizio di cassazione, e non può riguardare valutazioni, interpretazioni giuridiche o accertamenti relativi ad altri giudizi. Il primo motivo è stato escluso perché il preteso giudicato esterno derivava da altro processo e, comunque, la sentenza che aveva dichiarato tardivo l'appello erariale era successiva a quella oggetto di revocazione, essendo la pubblicazione a segnare il momento rilevante per il giudicato; inoltre, l'eventuale errore sul giudicato integra semmai violazione di legge, non errore di fatto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché risolvendosi in una critica alla valutazione degli atti processuali. Il terzo è stato ritenuto inammissibile poiché mascherava come errore di fatto un errore di diritto, attinente all'interpretazione del regime delle accise e della prova di resistenza. La questione subordinata è stata disattesa: l'art. 391-bis c.p.c. non consente la revocazione per contrasto di giudicati ex art. 395 n. 5 c.p.c.; il principio di effettività del diritto UE non impone la disapplicazione della disciplina interna, anche in materia di tributi armonizzati, perché l'autonomia processuale degli Stati membri può mantenere l'intangibilità del giudicato, salvo il diverso caso dell'errore di interpretazione del diritto UE che si riproduca in più esercizi fiscali, fattispecie non ricorrente qui. Non sono stati ravvisati i presupposti per rinvio pregiudiziale o per questione di legittimità costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1 d.P.R. n. 277/2000

    richiamato come base normativa del credito d'imposta per autotrasportatori sul consumo di gasolio

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    invocato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata nel giudizio di appello

  • art. 391-bis c.p.c.

    la revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa solo nei limiti dell'art. 395 n. 4 c.p.c., cioè per errore materiale, di calcolo o di fatto

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in un errore percettivo, evidente e decisivo, non in una valutazione o interpretazione giuridica

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    non è richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. e dunque non consente la revocazione delle sentenze della Cassazione per contrasto di giudicati

  • art. 267 TFUE

    non è stato ritenuto necessario il rinvio pregiudiziale, perché il quadro giurisprudenziale è già consolidato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il regime del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    evocati dalla ricorrente, ma la Corte esclude che la disciplina della revocazione della Cassazione contrasti con tali parametri

  • art. 6 CEDU

    evocato dalla ricorrente, ma ritenuto non violato dalla limitazione della revocazione delle sentenze di cassazione

Massime di principio

  • L'errore revocatorio deducibile contro le sentenze della Corte di cassazione richiede un'erronea percezione di un fatto processuale interno al giudizio di legittimità, immediatamente desumibile dal raffronto tra decisione e atti, e non può investire valutazioni, interpretazioni o apprezzamenti giuridici.
  • Non è configurabile revocazione per errore di fatto quando il preteso errore riguarda un giudicato formatosi in altro processo: il giudicato esterno, il suo accertamento e la sua portata attengono alla sfera della violazione di legge o dell'errore di giudizio, non all'errore percettivo.
  • La revocazione delle sentenze della Cassazione ex art. 391-bis c.p.c. non è estensibile al contrasto di giudicati di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c., poiché la norma richiama soltanto l'art. 395 n. 4 c.p.c.
  • Il principio di effettività del diritto dell'Unione non impone agli Stati membri di sacrificare l'intangibilità del giudicato né di introdurre rimedi straordinari ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento interno, salvo il caso in cui una decisione definitiva riproduca un'erronea interpretazione del diritto UE in modo da incidere su rapporti successivi e identici.
  • Le censure che sostengono di essere errore di fatto ma denunciano in realtà un "percorso normativo sbagliato" o un'errata lettura delle norme devono essere qualificate come doglianze di diritto e sono, come tali, estranee alla revocazione.
  • Il giudicato esterno può incidere sui processi successivi solo nei limiti consentiti dalle norme processuali interne e non può essere invocato per superare, in sede di revocazione della Cassazione, i limiti oggettivi posti dall'art. 391-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileTributiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

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