Cassazione Penale, Sentenza n. 17519/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il rigetto da parte del Tribunale di sorveglianza delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. Ha dedotto violazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sostenendo che l'ordinanza non avrebbe valutato adeguatamente la buona condotta carceraria, l'assenza di ulteriori denunce e la lontananza temporale del reato; inoltre ha contestato che la norma non richieda requisiti quali il graduale accesso a spazi di libertà (permessi premio, lavoro esterno) indicati dal Tribunale come necessari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva negato l'affidamento per carenza di prognosi favorevole al reinserimento sociale, tenuto conto della gravità del reato, del lontano fine pena, dei flebili riferimenti esterni e della mancata sperimentazione di gradualità tramite permessi o lavoro esterno. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'affidamento richiede valutazioni cumulative: assenza di pericolo di recidiva e utilità per la rieducazione; l'assenza di elementi positivi non consente l'accoglimento. Ha inoltre affermato la legittimità del criterio della gradualità nell'accesso ai benefici. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354
"il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati"
Stabilisce i criteri per l'affidamento in prova: occorrono osservazione della personalità e la valutazione di due elementi cumulativi (contribuire alla rieducazione e prevenire il pericolo di commissione di altri reati); richiede elementi positivi per una prognosi favorevole.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina il vizio di motivazione impugnabile in Cassazione; qui è citata per valutare se la motivazione del Tribunale fosse manifestamente illogica o insufficiente.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola i limiti nella esposizione dei motivi in Cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti strettamente necessari ai sensi di questa disposizione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie, applicata dalla Corte alla luce della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere l'affidamento in prova occorre una prognosi favorevole che sia positiva sia sul rischio di recidiva sia sull'utilità del trattamento per il reinserimento: entrambe le valutazioni sono cumulativamente richieste.
- L'assenza di elementi negativi (es. mancati comportamenti disciplinari) non basta: è necessaria la presenza di elementi positivi concreti che consentano un giudizio prognostico favorevole.
- La gravità del reato, il lungo periodo residuo di pena e la debolezza dei legami esterni sono fattori legittimi e rilevanti per negare i benefici e possono giustificare un ulteriore periodo di osservazione.
- Il criterio della gradualità (sperimentazione mediante permessi premio, lavoro esterno, altri esperimenti premiali) è considerato legittimo e può essere requisito prudenziale per l'accesso a misure alternative.
- Il sindacato di legittimità verifica la correttezza logica e normativa della motivazione del giudice di merito, senza sostituirsi alla valutazione di merito; decisioni sorrette da argomentazioni logiche e giurisprudenzialmente fondate sono difficilmente annullabili.
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