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Ordinanza

Ordinanza n. 365/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha valutato negativamente le censure ai fini cautelari. La domanda di sospensione è stata quindi rigettata, senza ulteriori specificazioni sui singoli motivi, sul fumus boni iuris o sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa interdittiva antimafia e, con motivi aggiunti, ordinanza dirigenziale del Comune di Vibo Valentia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa individuale ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, contro l’informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura e contro una successiva ordinanza dirigenziale comunale. Ha chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio le singole censure dedotte, limitandosi a dare atto che le stesse non appaiono suscettibili di favorevole valutazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito cautelare collegiale previsto dal codice del processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo cautelare, quando il giudice ritiene che le censure dedotte non siano suscettibili di favorevole valutazione, deve rigettare la domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
  • La decisione cautelare può limitarsi a una valutazione complessiva negativa delle censure, senza anticipare in modo analitico la decisione di merito sui singoli motivi, purché definisca la domanda cautelare.
  • La soccombenza nella fase cautelare non impedisce la compensazione delle spese, quando il giudice ritenga sussistenti ragioni per disporla.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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