Cassazione Penale, Sentenza n. 32187/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di rescissione del giudicato rispetto alla sentenza di condanna (Tribunale di Novara n.615/2021, confermata dalla Corte d'appello di Torino n.3423/2022). Il difensore della ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 629-bis e 420-bis c.p.p. e vizi di motivazione sostenendo che la Raducanu non ha avuto "incolpevole" conoscenza del processo: pur avendo eletto domicilio presso il difensore d'ufficio all'atto dell'identificazione, non ha avuto notizia né della conclusione delle indagini né dell'esercizio dell'azione penale. La Corte territoriale aveva ritenuto decisiva la notifica al domicilio eletto, il sequestro dei beni provento di reato e la pendenza di procedimento analogo, ritenendo una possibile volontaria sottrazione; si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per errore di valutazione e mancanza di elementi concreti sulla effettiva instaurazione del rapporto con il difensore domiciliatario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al giudice di merito. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e di legittimità delle Sezioni Unite (Innaro, Ismail) rilevando che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio all'atto dell'identificazione non costituisce presunzione assoluta di conoscenza del processo e può essere vinta da prova contraria. Occorre verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e l'esistenza di contatti concreti con il difensore; non è sufficiente la notifica al domicilio eletto, il sequestro dei beni o la mera pendenza di procedimenti analoghi. Mancando elementi concreti che attestino la conoscenza o la volontaria sottrazione, la decisione della Corte territoriale è stata annullata con rinvio.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
incolpevole mancata conoscenza del processo
L'art. 629-bis tutela la possibile rescissione del giudicato per la incolpevole mancata conoscenza del processo: la Corte afferma che la norma riguarda la conoscenza del 'processo' (ossia della vocatio in iudicium e dell'accusa formale) e non si esaurisce nella mera conoscenza del procedimento investigativo; la presunzione di conoscenza derivante da atti come l'elezione di domicilio è relativa e può essere superata da prova contraria.
art. 420-bis cod. proc. pen.
La disciplina della 'assenza' individua situazioni che producono una presunzione relativa di conoscenza del procedimento (tra cui l'elezione di domicilio), ma tale presunzione non è automatica né assoluta: il giudice deve valutare se vi siano elementi concreti che attestino l'effettiva consapevolezza dell'imputato o la sua volontaria sottrazione.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla nomina di un difensore successivo: la mera nomina di un difensore d'ufficio non prova di per sé l'esistenza di un rapporto effettivo che abbia informato l'imputato dell'esercizio dell'azione penale.
Giurisprudenza (Sez. U., Innaro n.23291/2019; Sez. U., Ismail n.23948/2019; Sez. 3 n.11813/2020)
Principi consolidati: non esiste presunzione legale assoluta di conoscenza per chi ha eletto domicilio presso il difensore d'ufficio; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e la concreta possibilità che l'imputato abbia ricevuto l'informazione della vocatio in iudicium. La conoscenza del procedimento investigativo non equivale automaticamente alla conoscenza del processo.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio all'atto dell'identificazione non presume automaticamente la conoscenza del processo; tale presunzione è relativa e può essere superata da prove contrarie.
- Per la rescissione del giudicato deve emergere che l'imputato non abbia avuto incolpevolmente conoscenza del processo: occorre accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto con il difensore domiciliatario e l'esistenza di contatti concreti.
- La conoscenza di atti investigativi (es. sequestro dei beni) o la pendenza di procedimenti analoghi non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare la conoscenza dell'esercizio dell'azione penale o della vocatio in iudicium.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente su elementi concreti che dimostrino la volontaria sottrazione o, al contrario, la incolpevole mancata conoscenza; in assenza di tali elementi la decisione deve essere riesaminata.
- In casi simili è prudente per l'imputato/difensore documentare rapporti e contatti (ricevute, comunicazioni, conferme di ricezione) per evitare che la sola elezione di domicilio venga considerata prova di conoscenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32106/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32107/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32108/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32110/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32111/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32112/2024 del 07/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →