Sentenza del 09/06/2017 n. 14425 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento relativi a ritenute IRPEF, sanzioni e interessi. Gli avvisi traevano origine dall'accertamento della Guardia di Finanza secondo cui la società utilizzava lavoratori formalmente dipendenti da altre imprese, che in realtà si limitavano a mettere a disposizione la manodopera, configurando un'intermediazione illecita. La ricorrente ha dedotto: il superamento dei limiti del giudizio d'appello; il vizio di motivazione; e l'efficacia vincolante del giudicato derivante da una precedente sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva annullato cartelle relative a contributi INPS e INAIL.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, perché l'appello dell'Agenzia aveva devoluto al giudice di secondo grado anche le questioni di merito, pur non esaminate espressamente dalla CTP. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la società non aveva indicato uno specifico fatto decisivo omesso dalla CTR, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti. Il terzo motivo è stato respinto: la sentenza del giudice del lavoro non poteva produrre giudicato vincolante, sia perché il precedente giudizio non coinvolgeva le stesse parti, sia perché l'accertamento sulla natura fittizia del rapporto di lavoro era stato svolto solo incidentalmente e nell'ambito di un diverso rapporto contributivo. È stato quindi confermato l'accertamento tributario fondato sul verbale della Guardia di Finanza e la società è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 2.900 euro, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti del Comune.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge e per omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha escluso che il secondo motivo individuasse un fatto decisivo realmente omesso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 28
Riguarda i limiti dell'appello tributario. La Corte ha ritenuto che l'appello dell'Agenzia avesse devoluto anche le questioni di merito, consentendo alla CTR di esaminare l'interposizione illecita di manodopera.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39
Consente al giudice tributario di conoscere incidentalmente questioni la cui decisione spetta ad altro giudice, senza che tale esame produca necessariamente un giudicato sul rapporto estraneo al processo tributario.
Codice civile, art. 2909
Limita l'autorità del giudicato alle parti, ai loro eredi o aventi causa. La sentenza del Tribunale del lavoro non era vincolante nel processo tributario perché non vi era identità soggettiva tra i giudizi.
Legge n. 1369 del 1960, art. 1
Vieta l'intermediazione e l'interposizione illecita di manodopera, considerando i lavoratori formalmente dipendenti dell'intermediario come dipendenti dell'impresa che utilizza effettivamente la prestazione.
Cassazione, sentenza n. 3187/2015
"In tema di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio [...] non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti"
Il giudicato esterno non opera, di regola, nei confronti di soggetti che non abbiano partecipato al processo o non siano stati posti in condizione di intervenirvi.
Cassazione, sentenza n. 16681/2015
"Nel caso di azione dell'INPS per il recupero di contributi non versati, l'accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale conosciuta dal giudice in via incidentale, non suscettibile di giudicato"
L'accertamento incidentale svolto in una controversia contributiva non vincola necessariamente un successivo giudizio tributario relativo a un diverso rapporto d'imposta.
Massime di principio
- Il giudizio tributario e quello previdenziale, anche quando riguardano gli stessi fatti, hanno oggetti e parti differenti; l'esito di uno non determina automaticamente quello dell'altro.
- Per invocare il giudicato esterno occorrono normalmente identità delle parti, dell'oggetto e del rapporto giuridico; una sentenza resa tra soggetti diversi non può pregiudicare l'amministrazione finanziaria che non era parte del precedente giudizio.
- L'accertamento incidentale di un fatto, come l'interposizione illecita di manodopera, non produce necessariamente un giudicato vincolante in altri processi aventi un diverso oggetto.
- Nel processo tributario l'Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi del presupposto d'imposta, mentre il contribuente deve contestare specificamente i fatti posti a fondamento della pretesa.
- In cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura delle prove: per denunciare un vizio motivazionale occorre indicare uno specifico fatto decisivo, effettivamente omesso dal giudice di merito.
- L'appello tributario può consentire l'esame delle questioni di merito devolute dall'appellante, anche quando il giudice di primo grado le abbia ritenute assorbite o non le abbia esaminate espressamente.
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