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Sentenza

Sentenza n. 3361/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 06/07/2022 pubblicato in G.U. n. 216 del 15/09/2022, avente ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/10/2022 avente ad oggetto “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in G.U. 251 del 26/10/2022; - della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413; - degli atti delle Regioni e delle Province Autonome di ricognizione della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, non conosciuti; - dell’Accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni/Provincie Autonome, relativo alla spesa per gli anni 2015-2016-2017-2018, Rep. 181/CSR del 7/11/2019; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14/9/22 e dell’intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Rep. 213/CSR del 28/09/2022; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27 dicembre 2022 e depositato in data 29 dicembre 2022, per l’annullamento - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche del 14/12/2022 n. 52 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, e dei relativi allegati; - della nota della Regione Marche di avvio del procedimento del 14/11/2022 prot. 1407128 avente ad oggetto: “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - della nota della Regione Marche del 14/12/2022 prot. 14/12/2022 avente ad oggetto: “Riscontro alla richiesta accesso Atti pay back Dispositivi Medici DM 6.7.2022.” e dei relativi allegati; - della Determina del Direttore Generale Asur n° 466 del 26 agosto 2019 avente ad oggetto: “Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter “razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015-2018”, con successiva rettifica n° 706 del 14 novembre 2022 “Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter ‘razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015- 2018-rettifica allegato determina DG 466/2019’”, e dei relativi allegati; - della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019 avente ad oggetto: “Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter “razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015-2018”, e dei relativi allegati; - della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019 avente ad oggetto: “ricognizione della spesa sostenuta per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018”, e dei relativi allegati. - della Determina del Direttore Generale dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA Ancona n° 348 del 11 settembre 2019 avente ad oggetto: “adempimento verifica ministeriale sull’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9ter commi 8 e 9 D.L. n. 78/2015 convertito con modificazioni dalla L. 125/2015- anni 2015, 2016, 2017, 2018 -Por Inrca Marche” e dei relativi allegati; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; - del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 06/07/2022 pubblicato in G.U. n. 216 del 15/09/2022, avente ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/10/2022 avente ad oggetto “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in G.U. 251 del 26/10/2022; - della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413; - degli atti delle Regioni e delle Province Autonome di ricognizione della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, non conosciuti; - dell’Accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni/Provincie Autonome, relativo alla spesa per gli anni 2015-2016-2017-2018, Rep. 181/CSR del 7/11/2019 - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14/9/22 ed intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Rep. 213/CSR del 28/09/2022; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; C) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato 26 giugno 2025 e depositato in data 10 luglio 2025, - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 14 del 14/03/2025 avente ad oggetto: “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e del relativo Allegato A avente ad oggetto “Elenco Aziende Fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di Ripiano”, pubblicato per estremi sul BUR n. 38 del 28.4.2025; - di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti del dicembre 2022.

Giustizia amministrativa202214161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di attuazione del payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, inclusi i provvedimenti regionali di riparto degli oneri a carico dei fornitori

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, gli accordi e le intese della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza delle Regioni, nonché gli atti regionali e delle aziende sanitarie relativi alla ricognizione del fatturato e alla quantificazione della quota di payback dovuta. Con i motivi aggiunti sono stati inoltre impugnati il decreto della Regione Marche del 14 dicembre 2022 e, successivamente, il decreto regionale n. 14 del 14 marzo 2025, aventi a oggetto l'attribuzione degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La società, con memoria del 27 ottobre 2025 e poi con dichiarazione resa all'udienza del 28 novembre 2025, ha manifestato espressamente di non avere più interesse alla decisione, dopo avere versato la quota di payback 2015-2018 dovuta nella misura ridotta del 25% prevista dalla legge richiamata dalla ricorrente. Il giudice ha ritenuto che tale dichiarazione imponesse la definizione in rito, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente dispone dell'azione e può dichiarare il venir meno dell'interesse; il giudice non può decidere d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito e della complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa degli atti di attuazione del ripiano del superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; la sentenza non ne esamina il merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento della decisione e può rinunciare alla prosecuzione sostanziale della controversia dichiarando il venir meno dell'interesse a ricorrere.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo non può esaminare d'ufficio il merito della controversia né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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