Sentenza n. 1214/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 460/2024 pubbl. il 07/03/2024 RG n. 1795/2023 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone n. 460/2024, passata in giudicato, relativa all’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero all’immediata attivazione della Carta elettronica, con una provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio accertato e quantificato, oltre alle spese del giudizio presupposto. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale, con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo. Poiché erano decorsi più di 120 giorni dalla notificazione, termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e il titolo non era stato eseguito, la ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza: notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo e la notificazione del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza fosse rimasta ineseguita, ha ordinato all’Amministrazione di corrispondere le somme dovute e di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere nei successivi 60 giorni senza compenso aggiuntivo, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente; il giudicato da eseguire aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio, quantificato in euro 500,00 per ciascun anno di servizio accertato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza; il TAR ha ritenuto tale condizione soddisfatta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo sia stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione con le formalità necessarie per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Quando sia accertata e non contestata l’inesecuzione di un giudicato amministrativo o ordinario suscettibile di ottemperanza, il giudice ordina all’Amministrazione di adempiere entro un termine perentorio, specificando gli atti e le prestazioni dovuti secondo il contenuto del titolo.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nell’organo dirigenziale competente per materia, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, anche con facoltà di delega.
- L’attività svolta dal commissario ad acta che sia direttore generale dell’Amministrazione non dà luogo a un compenso aggiuntivo quando rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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