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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06245/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale di una dirigente di prima fascia di un'IPAB, alla quale era stato revocato nel marzo 2014 l'incarico di Segretario Generale, con successiva assegnazione di attività ritenute dalla lavoratrice inferiori rispetto alle precedenti e con dedotto clima vessatorio. In primo grado la lavoratrice aveva chiesto il reintegro nelle mansioni originarie, l'accertamento del demansionamento e della condotta illecita datoriale con danni alla salute, il riconoscimento dell'inquadramento come dirigente di prima fascia in ragione delle mansioni svolte e la corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni 2013-2014. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda sulla retribuzione di risultato, mentre la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In Cassazione la lavoratrice ha proposto quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente; violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per omessa corretta valutazione complessiva delle prove presuntive e dell'onere probatorio; violazione dell'art. 2103 c.c. e degli artt. 4 e 53 del d.lgs. 165/2001 per mancato riconoscimento del demansionamento e della vessatorietà; ulteriore violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 53 d.lgs. 165/2001 per la medesima questione. L'ente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando a sua volta violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'asserita mancanza di prova del diritto alla retribuzione di risultato, omessa pronuncia sulle censure relative al CCNL e al d.lgs. 165/2001, e contestando la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della dirigente, ritenendo infondate o comunque volte a sollecitare una rivalutazione del merito le censure sulla motivazione, sull'apprezzamento delle prove e sulla configurabilità del demansionamento. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale dell'ente, perché proposto oltre il termine "esterno" semestrale di impugnazione, pur essendo tempestivo rispetto al termine interno di cui all'art. 371 c.p.c., con conseguente operatività dell'art. 334, comma 2, c.p.c. Sono state poste a carico della ricorrente principale le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato. La statuizione di merito sulla retribuzione di risultato, favorevole alla lavoratrice, non è stata quindi riformata in sede di legittimità, ma il giudizio si è chiuso con il rigetto in rito del ricorso principale e l'inefficacia del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La sindacabilità della motivazione in cassazione è limitata al rispetto del minimo costituzionale, non potendo trasformarsi in un riesame del merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando manchino gli elementi essenziali del ragionamento decisorio o esso sia incomprensibile.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione, senza che la Corte ne ricavi un autonomo criterio decisorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'articolo è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi resta riservata al giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che l'apprezzamento dei presupposti della prova presuntiva è affidato al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione come merito.

  • art. 2103 c.c.

    Invocato per sostenere il demansionamento; la Corte considera le censure come richiesta di nuovo apprezzamento di fatto e non come errori di diritto.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato insieme all'art. 2103 c.c. nelle doglianze sul demansionamento del personale dirigente pubblico.

  • art. 53 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nelle doglianze relative all'inquadramento e alle mansioni nel pubblico impiego.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata reputata inammissibile perché sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è stata reputata inammissibile perché non denunciava un vero errore di regola legale di valutazione della prova, ma una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo incidentale sull'omessa pronuncia è stato esaminato solo in rito, ma il ricorso incidentale è stato poi dichiarato inefficace per tardività.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Il termine esterno per impugnare è quello semestrale dalla pubblicazione della sentenza, qui applicato con la sospensione emergenziale.

  • art. 371, comma 2, c.p.c.

    La tempestività del ricorso incidentale rispetto al ricorso principale non sana la tardività rispetto al termine esterno di impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne applica i presupposti a carico della ricorrente principale soccombente.

  • art. 83 D.L. n. 18/2020

    Rileva per la sospensione straordinaria dei termini processuali durante l'emergenza sanitaria.

  • art. 36, comma 1, D.L. n. 23/2020

    Rileva, insieme all'art. 83 D.L. n. 18/2020, per il computo del termine di impugnazione.

  • artt. 20, 23, 43 CCNL del 10.4.1996

    Richiamati nel ricorso incidentale per contestare la spettanza della retribuzione di risultato e il criterio di determinazione.

  • art. 29 CCNL del 23.12.1999

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla retribuzione di risultato del personale dirigente.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della contestazione sulla quantificazione della retribuzione di risultato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo quando la sentenza ometta gli elementi essenziali del ragionamento o li esponga in modo da rendere impossibile il controllo logico-giuridico; non è invece deducibile per contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia ripartito erroneamente l'onere della prova tra le parti; non basta allegare che il giudice abbia valutato male le prove o che avrebbe dovuto attribuire diverso peso agli elementi istruttori.
  • La valutazione delle prove, comprese le presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La denuncia di demansionamento nel pubblico impiego, quando si risolva nella contestazione del contenuto concreto delle mansioni e della lettura delle risultanze di fatto, non è scrutinabile in cassazione come error in iudicando se non viene prospettata una vera violazione di regole legali di qualificazione della fattispecie.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre il termine "esterno" di impugnazione è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, anche se il ricorso incidentale è stato notificato tempestivamente rispetto al termine interno di cui all'art. 371 c.p.c.
  • Ai fini delle spese di legittimità, quando il ricorso incidentale tardivo è inefficace, la soccombenza resta imputata alla sola parte che ha proposto il ricorso principale inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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