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Sentenza

Sentenza n. 456/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sez. V, n. 3078/2025, pubblicata il 29 ottobre 2025 e non notificata, con cui era accolto il ricorso (nella parte demolitoria) proposto dall’odierna controinteressata per l'annullamento:- del d.d. n. 588 del 14 luglio 2025, con il quale il Consorzio per le Autostrade Siciliane (Stazione Appaltante) ha aggiudicato all'Impresa Nicro Costruzioni S.r.l. il Lotto 1 - A/20 Messina - Palermo- CIG: B221ECCE81 dal Km 0+000 al Km 107+000 in relazione alla gara denominata "Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nelle opere d'arte delle autostrade A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania", comunicato alla originaria ricorrente Celegato in data 9 settembre 2025 ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 36/2023; - del d.d. n. 638 del 28 luglio 2025, con il quale il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha aggiudicato all'Impresa RTI Costituendo composto da Meridionale Costruzioni Group Srl (Impresa Capogruppo) e Lavoritalia Srl (Impresa Mandante) il Lotto 2 - A/20 Messina - Palermo - CIG: B221ECC059 dal Km 107+000 al Km 183+000 in relazione alla gara denominata "Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nelle opere d'arte delle autostrade A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania", comunicato alla originaria ricorrente in data 9 settembre 2025 ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 36/2023; - del d.d. n. 718 dell'11 settembre 2025, con il quale il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha aggiudicato all'Impresa Chiaia Srl Appalti e Servizi il Lotto 3 - A/18 Messina - Catania - CIG: B221ECD12C in relazione alla gara denominata "Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nelle opere d'arte delle autostrade A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania", comunicato alla stessa in data 2 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 36/2023; nonché del successivo d.d. n. 764 del 29 settembre 2025, con il quale la Stazione Appaltante ha rettificato il ribasso d'asta in quanto "per mero errore materiale è stata riportata una percentuale di ribasso errata, 26,3% anziché 28,088%" (con ciò rettificando, per questo solo aspetto, il decreto dirigenziale n. 718 dell'11 settembre 2025); - di ogni altro atto o provvedimento (completo dei relativi allegati) comunque presupposto, connesso o conseguente o richiamato nei suindicati provvedimenti impugnati anche se non comunicato, né altrimenti, conosciuto dalla originaria ricorrente; nonché per l'eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto, ove stipulato nelle more del giudizio, e per la condanna della resistente al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante l'aggiudicazione dell'appalto e l'affidamento dell'accordo quadro;

Giustizia amministrativa202501205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 3078/2025, che aveva annullato le aggiudicazioni di tre lotti di un accordo quadro e ordinato la riedizione della valutazione previa attivazione del soccorso procedimentale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e concorrente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una procedura aperta di rilievo europeo, suddivisa in tre lotti, per lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione delle autostrade A/20 e A/18. La lex specialis prevedeva, quale sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica, l'attribuzione di 10 punti per la disponibilità in organico di almeno tre addetti formati per l'apposizione della segnaletica temporanea, di cui almeno uno preposto, imponendo l'indicazione del personale e l'allegazione degli attestati in corso di validità. Una concorrente aveva dichiarato nell'offerta tecnica di disporre del personale formato, indicando nominativi, qualifiche e numero degli addetti, ma non aveva materialmente allegato gli attestati. La Commissione aveva quindi attribuito zero punti per il sub-criterio in tutti i lotti; il TAR aveva annullato le successive aggiudicazioni, ritenendo consentito il soccorso procedimentale per la produzione degli attestati. L'impresa aggiudicataria del lotto 3 ha appellato la sentenza deducendo, tra l'altro, violazione dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, dei principi di par condicio, concorrenza, autoresponsabilità, diligenza, ragionevolezza, risultato, fiducia, legalità e trasparenza; erronea applicazione del soccorso istruttorio o procedimentale all'offerta tecnica; divieto di integrazione postuma dell'offerta; erronea qualificazione delle indicazioni contenute nell'offerta come dichiarazione; difetto di motivazione, travisamento e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; nonché inammissibilità del ricorso originario per omessa impugnazione degli atti presupposti e per cumulo di impugnazioni riferite a distinti lotti.

La decisione

Il CGARS ha respinto preliminarmente entrambe le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo. Quanto alla prima, ha rilevato che l'individuazione degli atti impugnati deve essere compiuta considerando la volontà effettiva del ricorrente quale emerge dal contenuto complessivo del ricorso e dalle censure, non soltanto dall'epigrafe. Nel caso concreto, il ricorso contestava espressamente il provvedimento di diniego del soccorso e la decisione della Commissione di non attivarlo. Quanto al ricorso cumulativo, ne ha riconosciuto l'ammissibilità per la comunanza dei presupposti di fatto e di diritto, consistenti nella medesima omissione documentale e nella mancata attivazione del soccorso nell'ambito di un'unica sequenza procedimentale. Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondati congiuntamente tutti i motivi d'appello. Il divieto di integrazione dell'offerta tecnica non opera quando la certificazione non costituisce requisito di partecipazione, ma serve soltanto ad attribuire un punteggio premiale, purché il possesso sia stato dichiarato e la successiva produzione abbia natura meramente documentale, senza modificare il contenuto sostanziale dell'offerta né alterare la concorrenza o la par condicio. La concorrente aveva indicato specificamente in offerta il personale formato, il numero degli addetti e dei preposti e il possesso della formazione richiesta. Gli attestati erano inoltre oggettivamente verificabili e muniti di data certa. La loro acquisizione mediante soccorso procedimentale era quindi compatibile con il principio del risultato e con il canone della massima partecipazione. Il Collegio ha altresì precisato che il soccorso può riguardare documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo, avente carattere di dichiarazione di scienza, e non soltanto la documentazione amministrativa in senso stretto. La sentenza del TAR è stata pertanto confermata; spese compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il divieto di integrazione dell'offerta non impedisce il soccorso procedimentale per carenze meramente documentali relative a un elemento già dichiarato nell'offerta, quando la produzione successiva non modifica il contenuto sostanziale dell'offerta e non altera il confronto competitivo.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato orienta l'interpretazione delle regole di gara verso la selezione dell'offerta migliore, evitando che carenze meramente formali trasformino la procedura in una corsa a ostacoli, sempre nel rispetto della concorrenza e della par condicio.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    Richiamato per le comunicazioni delle aggiudicazioni alle concorrenti.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato in relazione all'eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo concernente più aggiudicazioni di lotti.

  • art. 40 c.p.a.

    Richiamato in relazione all'eccezione concernente l'individuazione degli atti impugnati nel ricorso originario.

  • artt. 3, 41 e 97 Cost.

    Invocati dall'appellante a sostegno dei principi di imparzialità, buon andamento, concorrenza e libertà di iniziativa economica, ma ritenuti non ostativi all'attivazione del soccorso procedimentale nella fattispecie concreta.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dall'appellante in relazione alla valutazione del materiale probatorio e degli atti di causa; le relative censure sono state ritenute infondate.

Massime di principio

  • Quando una certificazione è richiesta non come requisito di partecipazione, ma esclusivamente per l'attribuzione di un punteggio premiale all'offerta tecnica, la sua mancata allegazione può essere sanata mediante soccorso procedimentale se il concorrente ne ha già dichiarato il possesso nell'offerta e la produzione successiva ha natura meramente documentale.
  • Il soccorso procedimentale è ammissibile quando gli elementi documentali integrativi sono oggettivamente verificabili, muniti di data certa e riferiti a una situazione preesistente alla scadenza dell'offerta; esso non può invece consentire la modifica o l'integrazione sostanziale dell'offerta.
  • L'attivazione del soccorso per documentare un elemento già compiutamente dichiarato non viola la par condicio né la concorrenza se non altera il contenuto sostanziale dell'offerta e non attribuisce al concorrente un vantaggio competitivo postumo.
  • La documentazione suscettibile di soccorso può comprendere ogni elemento a contenuto dichiarativo o rappresentativo, avente carattere di dichiarazione di scienza, e non è limitata alla documentazione amministrativa in senso stretto.
  • Ai fini dell'individuazione degli atti impugnati, il giudice deve considerare il tenore complessivo del ricorso e l'effettiva volontà del ricorrente, desumibile dalle censure, oltre alla sola epigrafe; sono quindi impugnati anche gli atti non espressamente elencati quando costituiscano inequivocabilmente oggetto delle doglianze.
  • Il ricorso cumulativo contro aggiudicazioni riferite a più lotti è ammissibile quando le controversie presentano comunanza dei presupposti di fatto e di diritto e si inseriscono nella medesima sequenza procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoProcedura di gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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